Art. 22 
 
                  Procedura di calcolo del reddito 
                         o perdita rilevante 
 
  1. Il reddito  o  perdita  rilevante  di  un'impresa  si  determina
apportando all'utile o  perdita  contabile  netta  dell'esercizio  le
variazioni in aumento o in diminuzione  conseguenti  all'applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26. Ai  fini  del
primo periodo,  l'utile  o  perdita  contabile  netta  dell'esercizio
corrisponde  al  risultato  contabile  netto  dell'impresa  di  detto
esercizio, calcolato in conformita' ai principi contabili  utilizzati
dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato, prima
delle rettifiche da consolidamento. 
  2. Qualora non sia ragionevolmente possibile  determinare  in  modo
accurato   l'utile   o   perdita   contabile   netta   dell'esercizio
dell'impresa secondo  principi  contabili  conformi  ovvero  principi
contabili autorizzati, utilizzati dalla  controllante  capogruppo  ai
fini della predisposizione del bilancio  consolidato,  l'utile  o  la
perdita  contabile  netta  dell'impresa  nell'esercizio  puo'  essere
determinata sulla base di altri principi  contabili  conformi  ovvero
principi contabili autorizzati a condizione che: 
    a) il bilancio  dell'impresa  e'  effettivamente  predisposto  in
conformita' a tali altri principi contabili; 
    b) le informazioni riportate nel bilancio sono affidabili; 
    c)  l'uso  di  tali  altri  principi  non  determina   differenze
permanenti di valore superiore complessivamente ad un milione di euro
rispetto ai valori che si sarebbero determinati se  l'impresa  avesse
utilizzato  i  medesimi   principi   contabili   della   controllante
capogruppo ai  fini  della  preparazione  del  bilancio  consolidato.
Laddove le differenze permanenti risultino  di  valore  superiore  in
aggregato ad 1 milione di euro, le operazioni di gestione o l'insieme
delle operazioni di gestione che le hanno determinate debbono  essere
computate  conformemente  ai  principi   contabili   adottati   dalla
controllante capogruppo  ai  fini  della  preparazione  del  bilancio
consolidato. 
  3. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato
sulla  base  dei   principi   contabili   conformi,   come   indicato
nell'allegato A, numero 3), lettera c),  e'  tenuta  a  rimuovere  le
distorsioni competitive rilevanti. 
  4. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato
ai sensi dell'allegato A, numero 3), lettere a), b) e c), il bilancio
consolidato di cui alla lettera d) del medesimo numero 3)  e'  quello
che  sarebbe  stato   predisposto   dalla   controllante   capogruppo
utilizzando i principi contabili conformi ovvero  principi  contabili
autorizzati a condizione, in tale  ultimo  caso,  che  siano  rimosse
eventuali distorsioni competitive rilevanti. 
  5. Se l'applicazione di  un  principio,  o  di  una  sua  procedura
specifica,  nell'ambito  di  un   insieme   di   principi   contabili
generalmente  accettati  determina  l'emersione  di  una  distorsione
competitiva rilevante, tutti i pertinenti fatti  di  gestione  devono
essere rilevati in conformita' ai principi contabili internazionali.