Art. 22 Procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante 1. Il reddito o perdita rilevante di un'impresa si determina apportando all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26. Ai fini del primo periodo, l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio corrisponde al risultato contabile netto dell'impresa di detto esercizio, calcolato in conformita' ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento. 2. Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare in modo accurato l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio dell'impresa secondo principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati, utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, l'utile o la perdita contabile netta dell'impresa nell'esercizio puo' essere determinata sulla base di altri principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati a condizione che: a) il bilancio dell'impresa e' effettivamente predisposto in conformita' a tali altri principi contabili; b) le informazioni riportate nel bilancio sono affidabili; c) l'uso di tali altri principi non determina differenze permanenti di valore superiore complessivamente ad un milione di euro rispetto ai valori che si sarebbero determinati se l'impresa avesse utilizzato i medesimi principi contabili della controllante capogruppo ai fini della preparazione del bilancio consolidato. Laddove le differenze permanenti risultino di valore superiore in aggregato ad 1 milione di euro, le operazioni di gestione o l'insieme delle operazioni di gestione che le hanno determinate debbono essere computate conformemente ai principi contabili adottati dalla controllante capogruppo ai fini della preparazione del bilancio consolidato. 3. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili conformi, come indicato nell'allegato A, numero 3), lettera c), e' tenuta a rimuovere le distorsioni competitive rilevanti. 4. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato ai sensi dell'allegato A, numero 3), lettere a), b) e c), il bilancio consolidato di cui alla lettera d) del medesimo numero 3) e' quello che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo utilizzando i principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati a condizione, in tale ultimo caso, che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti. 5. Se l'applicazione di un principio, o di una sua procedura specifica, nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati determina l'emersione di una distorsione competitiva rilevante, tutti i pertinenti fatti di gestione devono essere rilevati in conformita' ai principi contabili internazionali.