Art. 24 
 
                    Utile derivante dal trasporto 
                      marittimo internazionale 
 
  1.  L'utile  derivante  dall'attivita'   di   trasporto   marittimo
internazionale e l'utile  derivante  dalle  attivita'  accessorie  al
trasporto  marittimo  internazionale  conseguiti  da  un'impresa  non
concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante a  condizione
che  la  sede  di  direzione  effettiva  dell'impresa  di   trasporto
marittimo che consegue tali utili e' ubicata  nel  Paese  in  cui  la
stessa impresa  e'  localizzata.  Ai  fini  del  primo  periodo,  per
direzione effettiva si intende il luogo ove sono prese  le  decisioni
strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico
internazionale. 
  2.  Se  la  somma  algebrica  dell'utile  o  perdita  da  trasporto
marittimo internazionale e da attivita' accessorie e' negativa,  tale
risultato negativo e' escluso ai  fini  del  calcolo  del  reddito  o
perdita rilevante. 
  3. Se l'utile complessivo  da  attivita'  accessorie  al  trasporto
marittimo  internazionale,  conseguito  dalle  imprese   del   gruppo
localizzate  nel  medesimo  Paese,  e'  superiore  al  50  per  cento
dell'utile  complessivo   derivante   dall'attivita'   di   trasporto
marittimo  internazionale  dalle   stesse   conseguito,   l'eccedenza
concorre a formare il reddito o perdita rilevante. 
  4. I costi sostenuti da un'impresa direttamente derivanti dalle sue
attivita' di trasporto marittimo internazionale e dalle  attivita'  a
questo accessorie sono imputati alle rispettive attivita' alle  quali
afferiscono  ai  fini  del  calcolo  dell'utile  netto  da  trasporto
marittimo internazionale e dell'utile netto da  attivita'  accessorie
al  trasporto  marittimo  internazionale.  I   costi   sostenuti   da
un'impresa che sono indirettamente inerenti alle  attivita'  indicate
nel primo periodo concorrono rispettivamente a formare l'utile  netto
da trasporto marittimo internazionale e l'utile  netto  da  attivita'
accessorie al trasporto marittimo internazionale in  misura  pari  al
rapporto tra i  ricavi  ad  esse  relativi  e  i  ricavi  complessivi
conseguiti dall'impresa. 
  5. I costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4,  sono
direttamente  o  indirettamente  inerenti  all'utile  derivante   dal
trasporto marittimo  internazionale  e  da  attivita'  accessorie  al
trasporto  marittimo  internazionale  non  concorrono  a  formare  il
reddito o perdita rilevante.