Art. 24 Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale 1. L'utile derivante dall'attivita' di trasporto marittimo internazionale e l'utile derivante dalle attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale conseguiti da un'impresa non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante a condizione che la sede di direzione effettiva dell'impresa di trasporto marittimo che consegue tali utili e' ubicata nel Paese in cui la stessa impresa e' localizzata. Ai fini del primo periodo, per direzione effettiva si intende il luogo ove sono prese le decisioni strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico internazionale. 2. Se la somma algebrica dell'utile o perdita da trasporto marittimo internazionale e da attivita' accessorie e' negativa, tale risultato negativo e' escluso ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante. 3. Se l'utile complessivo da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale, conseguito dalle imprese del gruppo localizzate nel medesimo Paese, e' superiore al 50 per cento dell'utile complessivo derivante dall'attivita' di trasporto marittimo internazionale dalle stesse conseguito, l'eccedenza concorre a formare il reddito o perdita rilevante. 4. I costi sostenuti da un'impresa direttamente derivanti dalle sue attivita' di trasporto marittimo internazionale e dalle attivita' a questo accessorie sono imputati alle rispettive attivita' alle quali afferiscono ai fini del calcolo dell'utile netto da trasporto marittimo internazionale e dell'utile netto da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale. I costi sostenuti da un'impresa che sono indirettamente inerenti alle attivita' indicate nel primo periodo concorrono rispettivamente a formare l'utile netto da trasporto marittimo internazionale e l'utile netto da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale in misura pari al rapporto tra i ricavi ad esse relativi e i ricavi complessivi conseguiti dall'impresa. 5. I costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4, sono direttamente o indirettamente inerenti all'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale e da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale non concorrono a formare il reddito o perdita rilevante.