Art. 26 Imputazione del reddito o della perdita rilevante di una entita' trasparente 1. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che e' una entita' trasparente e' ridotto in misura corrispondente alla partecipazione di pertinenza dei suoi proprietari non appartenenti al gruppo, detenuta direttamente ovvero indirettamente attraverso una o piu' entita' fiscalmente trasparenti ad eccezione delle ipotesi in cui: a) l'entita' trasparente e' la controllante capogruppo; o b) l'entita' trasparente e' detenuta direttamente, ovvero indirettamente attraverso una o piu' entita' fiscalmente trasparenti, dalla controllante capogruppo di cui alla lettera a). 2. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che e' una entita' trasparente e' ridotto in misura corrispondente alla porzione dello stesso che e' imputata ad altre imprese. 3. Se una entita' trasparente esercita, in tutto o in parte, un'attivita' d'impresa attraverso una stabile organizzazione, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione della disposizione del comma 1 e' imputato alla stabile organizzazione in conformita' a quanto previsto nell'articolo 25. 4. Se una entita' fiscalmente trasparente non e' la controllante capogruppo, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3 e' allocato alle sue imprese proprietarie in proporzione alle partecipazioni agli utili da queste detenute riparametrate ad unita' per tenere conto della porzione dell'utile o della perdita contabile netta di esercizio eventualmente allocata in base alle disposizioni riportate al comma 1. 5. Se un'entita' trasparente e' una entita' fiscalmente trasparente che si qualifica come controllante capogruppo ovvero e' una entita' ibrida inversa, ad essa e' allocato l'importo del suo utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano separatamente in relazione ad ogni partecipazione detenuta in una entita' trasparente.