Art. 26 
 
               Imputazione del reddito o della perdita 
                rilevante di una entita' trasparente 
 
  1. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di  esercizio  di
un'impresa che e'  una  entita'  trasparente  e'  ridotto  in  misura
corrispondente alla partecipazione di pertinenza dei suoi proprietari
non   appartenenti   al   gruppo,   detenuta   direttamente    ovvero
indirettamente attraverso una o piu' entita' fiscalmente  trasparenti
ad eccezione delle ipotesi in cui: 
    a) l'entita' trasparente e' la controllante capogruppo; o 
    b)  l'entita'  trasparente  e'  detenuta   direttamente,   ovvero
indirettamente attraverso una o piu' entita' fiscalmente trasparenti,
dalla controllante capogruppo di cui alla lettera a). 
  2. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di  esercizio  di
un'impresa che e'  una  entita'  trasparente  e'  ridotto  in  misura
corrispondente alla porzione dello stesso che e'  imputata  ad  altre
imprese. 
  3. Se una entita'  trasparente  esercita,  in  tutto  o  in  parte,
un'attivita'  d'impresa  attraverso   una   stabile   organizzazione,
l'importo dell'utile o  perdita  contabile  netta  di  esercizio  che
residua  dopo  l'applicazione  della  disposizione  del  comma  1  e'
imputato alla stabile organizzazione in conformita' a quanto previsto
nell'articolo 25. 
  4. Se una entita' fiscalmente trasparente non  e'  la  controllante
capogruppo,  l'importo  dell'utile  o  perdita  contabile  netta   di
esercizio  che  residua  dopo   l'applicazione   delle   disposizioni
riportate ai commi 1 e 3 e' allocato alle sue imprese proprietarie in
proporzione  alle  partecipazioni  agli  utili  da  queste   detenute
riparametrate ad unita' per tenere conto della porzione dell'utile  o
della perdita contabile netta di esercizio eventualmente allocata  in
base alle disposizioni riportate al comma 1. 
  5. Se un'entita' trasparente e' una entita' fiscalmente trasparente
che si qualifica come controllante capogruppo ovvero e'  una  entita'
ibrida inversa, ad essa e' allocato l'importo del suo utile o perdita
contabile netta di esercizio che residua  dopo  l'applicazione  delle
disposizioni riportate ai commi 1 e 3. 
  6. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5  si  applicano
separatamente in relazione ad ogni  partecipazione  detenuta  in  una
entita' trasparente.