Art. 11
Sistema nazionale di farmacovigilanza
1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza e' interconnesso e
integrato con il sistema di farmacovigilanza dell'Unione di cui al
capo IV, sezione 5, del regolamento, in modo da garantire il completo
svolgimento delle attivita' di farmacovigilanza relative alla
sicurezza e all'efficacia e consentire una valutazione continua del
rapporto beneficio/rischio dei medicinali veterinari autorizzati o
registrati nonche' dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi di
cui al regolamento (UE) 2019/4, dell'11 dicembre 2018, relativo alla
fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi
medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del
Consiglio.
2. Il sistema nazionale di farmacovigilanza e' gestito, ognuno per
gli aspetti di competenza, dal Ministero della salute, che svolge
anche le funzioni di coordinamento, dalle regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/4 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 si
veda nelle note alle premesse.