Art. 11 
 
                Sistema nazionale di farmacovigilanza 
 
  1. Il sistema nazionale  di  farmacovigilanza  e'  interconnesso  e
integrato con il sistema di farmacovigilanza dell'Unione  di  cui  al
capo IV, sezione 5, del regolamento, in modo da garantire il completo
svolgimento  delle  attivita'  di  farmacovigilanza   relative   alla
sicurezza e all'efficacia e consentire una valutazione  continua  del
rapporto beneficio/rischio dei medicinali  veterinari  autorizzati  o
registrati nonche' dei mangimi medicati e dei prodotti  intermedi  di
cui al regolamento (UE) 2019/4, dell'11 dicembre 2018, relativo  alla
fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo  di  mangimi
medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che  abroga  la  direttiva  90/167/CEE  del
Consiglio. 
  2. Il sistema nazionale di farmacovigilanza e' gestito, ognuno  per
gli aspetti di competenza, dal Ministero  della  salute,  che  svolge
anche le funzioni di coordinamento, dalle regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti  al  regolamento  (UE)  2019/4  del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 si
          veda nelle note alle premesse.