Art. 12
Compiti e funzioni delle autorita' competenti nel Sistema nazionale
di farmacovigilanza
1. Il Ministero della salute:
a) adotta congiuntamente alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, misure volte a promuovere le segnalazioni di
sospetti eventi avversi di cui all'articolo 73, paragrafo 2, del
regolamento, che possono essere segnalati da chiunque ne abbia avuto
una conoscenza diretta;
b) rende pubbliche, sul proprio sito web, le informazioni di cui
all'articolo 79, paragrafo 3, del regolamento;
c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto
superiore di sanita' e gli Istituti zooprofilattici sperimentali,
studi e ricerche sull'impiego dei medicinali, sull'epidemiologia e
predispone piani di prelievo dal circuito distributivo di campioni di
medicinali veterinari autorizzati per l'esecuzione di controlli
ordinari e straordinari.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fatti
salvi gli ulteriori compiti dalle stesse eventualmente individuati,
nell'ambito delle loro competenze assicurano:
a) la formazione dei medici veterinari e di altri professionisti
del settore sanitario;
b) l'esame delle segnalazioni di sospetti eventi avversi
pervenute attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza, ai
sensi dell'articolo 76 del regolamento, e l'integrazione con i dati
eventualmente mancanti, acquisendo le opportune informazioni dal
soggetto che ha effettuato la segnalazione;
c) la predisposizione e l'esecuzione di esami di laboratorio
clinici e anatomo-istopatologici e, se necessarie, le valutazioni
epidemiologiche per la valutazione dell'evento avverso;
d) la trasmissione della segnalazione validata, entro quindici
giorni dalla ricezione, attraverso il sistema nazionale di
farmacovigilanza al Ministero della salute, affinche' venga
registrata nella banca dati di farmacovigilanza dell'Unione entro i
termini di cui articolo 76, paragrafo 1, del regolamento;
e) la diffusione delle informazioni al personale sanitario nel
settore della farmacovigilanza e alle autorita' territorialmente
competenti, secondo le indicazioni del Ministero della salute, ove
emergano rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o
per l'ambiente.
3. Per le attivita' di farmacovigilanza di cui al comma 2, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio loro assegnati,
centri regionali o pluriregionali di farmacovigilanza e possono
avvalersi delle autorita' territorialmente competenti, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, delle Universita' e di altri centri
specializzati.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.