Art. 13 
 
      Farmacovigilanza. Segnalazione di sospetti eventi avversi 
 
  1. I medici veterinari, i farmacisti e gli altri professionisti del
settore   sanitario   accreditati   nel    sistema    nazionale    di
farmacovigilanza segnalano senza ritardo ogni sospetto evento avverso
derivante dall'utilizzo di un medicinale veterinario, di  un  mangime
medicato o di un prodotto intermedio attraverso il medesimo sistema. 
  2.  Chiunque  ha  motivo  di  ritenere  che  dall'utilizzo  di   un
medicinale veterinario, di un  mangime  medicato  o  di  un  prodotto
intermedio sono derivati sospetti eventi avversi, lo puo'  comunicare
attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza.