Art. 21 
 
 
                   Promozione della valorizzazione 
         e della tutela del patrimonio culturale immateriale 
 
  1. Il Ministero della cultura e, per i profili  di  competenza,  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  e  le  altre  amministrazioni   competenti   promuovono   la
valorizzazione   e   la   salvaguardia   del   patrimonio   culturale
immateriale,  quale   insieme   di   beni   intangibili   espressione
dell'identita' culturale collettiva del Paese. 
  2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di  beni
culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»; 
    b)  all'articolo  53,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «del
patrimonio  culturale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  anche
economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si  riportano  gli  articoli  52  e  53  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art.  52  (Attribuzioni).  -  1.  Il  ministero  della
          cultura esercita, anche in  base  alle  norme  del  decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  e  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,
          le attribuzioni spettanti allo Stato  in  materia  di  beni
          culturali  materiali  e  immateriali,  beni  paesaggistici,
          spettacolo,  cinema  e   audiovisivo,   eccettuate   quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai  sensi  e  per
          gli effetti degli articoli  1,  comma  2,  e  3,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le
          funzioni conferite dalla vigente legislazione alle  regioni
          ed agli enti locali. 
              2.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          presidenza  del  consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali.». 
              «Art. 53 (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni e i  compiti  di  spettanza
          dello Stato nelle seguenti aree funzionali: 
                a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; 
                b) gestione e valorizzazione,  anche  economica,  del
          patrimonio  culturale  materiale   e   immateriale,   degli
          istituti e dei luoghi della cultura; 
                c)  promozione  dello  spettacolo,  delle   attivita'
          cinematografiche, teatrali, musicali, di  danza,  circensi,
          dello spettacolo viaggiante;  promozione  delle  produzioni
          cinematografiche,    audiovisive,     radiotelevisive     e
          multimediali; 
                d) promozione  delle  attivita'  culturali;  sostegno
          all'attivita'  di  associazioni,  fondazioni,  accademie  e
          altre istituzioni di cultura; 
                e) studio, ricerca, innovazione  ed  alta  formazione
          nelle materie di competenza; 
                f)  promozione  del  libro  e  sviluppo  dei  servizi
          bibliografici  e   bibliotecari   nazionali;   tutela   del
          patrimonio bibliografico; gestione e  valorizzazione  delle
          biblioteche nazionali; 
                g) tutela del  patrimonio  archivistico;  gestione  e
          valorizzazione degli archivi statali; 
                h) diritto d'autore  e  disciplina  della  proprieta'
          letteraria; 
                i) promozione delle  imprese  culturali  e  creative,
          della creativita' contemporanea, della cultura  urbanistica
          e architettonica e  partecipazione  alla  progettazione  di
          opere destinate ad attivita' culturali; 
                i-bis)  vigilanza  sull'Istituto   per   il   credito
          sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.».