Art. 21
Promozione della valorizzazione
e della tutela del patrimonio culturale immateriale
1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione
dell'identita' culturale collettiva del Paese.
2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni
culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»;
b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: «del
patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche
economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale».
Note all'art. 21:
- Si riportano gli articoli 52 e 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero della
cultura esercita, anche in base alle norme del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali materiali e immateriali, beni paesaggistici,
spettacolo, cinema e audiovisivo, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.».
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
dello Stato nelle seguenti aree funzionali:
a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
b) gestione e valorizzazione, anche economica, del
patrimonio culturale materiale e immateriale, degli
istituti e dei luoghi della cultura;
c) promozione dello spettacolo, delle attivita'
cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi,
dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni
cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e
multimediali;
d) promozione delle attivita' culturali; sostegno
all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e
altre istituzioni di cultura;
e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione
nelle materie di competenza;
f) promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del
patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle
biblioteche nazionali;
g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e
valorizzazione degli archivi statali;
h) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria;
i) promozione delle imprese culturali e creative,
della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica
e architettonica e partecipazione alla progettazione di
opere destinate ad attivita' culturali;
i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.».