Art. 22 
 
 
         Registrazione di marchi per i luoghi della cultura 
 
  1. In  coerenza  con  l'obiettivo  di  valorizzare  e  tutelare  il
patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura
possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma  3,  del  codice
della proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza. 
  2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e
la propria capacita' di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma
1 possono concedere l'uso  del  proprio  marchio  a  terzi  a  titolo
oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione della spesa  del  Ministero  della  cultura,  per
essere destinate alle finalita' dei cui al presente articolo. 
  3. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta'  industriale,
          a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre  2002,  n.
          273): 
              «Art.  19  (Diritto  alla  registrazione).  -  1.  Puo'
          ottenere una registrazione per  marchio  d'impresa  chi  lo
          utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella  fabbricazione
          o commercio di prodotti  o  nella  prestazione  di  servizi
          della  propria  impresa  o  di  imprese  di  cui  abbia  il
          controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 
              2. Non puo' ottenere una registrazione per  marchio  di
          impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 
              3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni,
          delle province e dei comuni possono ottenere  registrazioni
          di  marchio,  anche  aventi  ad  oggetto  elementi  grafici
          distintivi  tratti  dal  patrimonio   culturale,   storico,
          architettonico o ambientale  del  relativo  territorio;  in
          quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo  sfruttamento
          del marchio a fini commerciali, compreso quello  effettuato
          mediante la concessione  di  licenze  e  per  attivita'  di
          merchandising, dovranno essere destinati  al  finanziamento
          delle  attivita'  istituzionali  o  alla  copertura   degli
          eventuali disavanzi pregressi dell'ente.».