Art. 22
Registrazione di marchi per i luoghi della cultura
1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il
patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura
possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.
2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e
la propria capacita' di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma
1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo
oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per
essere destinate alle finalita' dei cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273):
«Art. 19 (Diritto alla registrazione). - 1. Puo'
ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione
o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi
della propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di
impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni
di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici
distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico,
architettonico o ambientale del relativo territorio; in
quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento
del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato
mediante la concessione di licenze e per attivita' di
merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento
delle attivita' istituzionali o alla copertura degli
eventuali disavanzi pregressi dell'ente.».