Art. 24
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323,
in materia di tutela del settore termale
1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango
termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono
essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti
termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della
presente legge»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la
violazione e' commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, l'autorita' sanitaria competente per
territorio dispone la cessazione immediata della pubblicita' e la
sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno»;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno».
Note all'art. 24:
- Si riportano gli articoli 2 e 14 della legge 24
ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui
al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive
modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque
termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi
della prevenzione, della terapia e della riabilitazione
delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai
sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di
cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o
curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
ai sensi dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi,
istituti termali o case di cura in possesso delle
autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per
l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate
dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi
dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami,
costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei
quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per
acque minerali e termali.
2. I termini "terme", "termale", "acqua termale",
"fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale",
"thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con
riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni
dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.».
«Art. 14 (Pubblicita' e sanzioni). - 1.
L'autorizzazione ad effettuare la pubblicita' delle terme e
degli stabilimenti termali nonche' delle relative acque
termali e dei prodotti derivanti dalle stesse,
limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle
patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di
natura clinico-sanitaria, e' rilasciata dall'autorita'
sanitaria competente per territorio, sentito il parere del
servizio di igiene.
2. La pubblicita' effettuata in violazione di quanto
disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni
a lire 50 milioni. Se la violazione e' commessa da un
soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo
3, l'autorita' sani-taria competente per territorio dispone
la cessazione immediata della pubblicita' e la sospensione
dell'attivita' da tre mesi a un anno.
3. L'erogazione da parte di centri estetici delle
prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e'
punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni e
con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno.».