Art. 24 
 
 
            Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, 
              in materia di tutela del settore termale 
 
  1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I  termini  «terme»,  «termale»,  «acqua  termale»,  «fango
termale», «idrotermale», «stazione idrominerale»,  «thermae»  possono
essere utilizzati esclusivamente con  riferimento  agli  stabilimenti
termali e alle  prestazioni  dagli  stessi  erogate  ai  sensi  della
presente legge»; 
    b) all'articolo 14: 
      1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la
violazione e' commessa da un soggetto non in possesso  dei  requisiti
di  cui  all'articolo  3,  l'autorita'   sanitaria   competente   per
territorio dispone la cessazione immediata  della  pubblicita'  e  la
sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno»; 
      2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riportano gli articoli  2  e  14  della  legge  24
          ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore  termale),  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  presente
          legge si intendono per: 
                a) acque termali: le acque minerali naturali, di  cui
          al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924,  e  successive
          modificazioni, utilizzate a fini terapeutici; 
                b)  cure  termali:  le  cure,  che  utilizzano  acque
          termali o  loro  derivati,  aventi  riconosciuta  efficacia
          terapeutica per la tutela globale della salute  nelle  fasi
          della prevenzione, della  terapia  e  della  riabilitazione
          delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4,
          comma 1, erogate negli  stabilimenti  termali  definiti  ai
          sensi della lettera d); 
                c) patologie: le malattie, indicate  dal  decreto  di
          cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o
          curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali; 
                d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
          ai sensi dell'articolo 3, ancorche'  annessi  ad  alberghi,
          istituti  termali  o  case  di  cura  in   possesso   delle
          autorizzazioni richieste  dalla  legislazione  vigente  per
          l'esercizio delle attivita' diverse da quelle  disciplinate
          dalla presente legge; 
                e) aziende termali: le  aziende,  definite  ai  sensi
          dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi  rami,
          costituiti da uno o piu' stabilimenti termali; 
                f) territori termali:  i  territori  dei  comuni  nei
          quali sono presenti una o piu'  concessioni  minerarie  per
          acque minerali e termali. 
              2.  I  termini  "terme",  "termale",  "acqua  termale",
          "fango termale",  "idrotermale",  "stazione  idrominerale",
          "thermae"  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  con
          riferimento agli stabilimenti termali  e  alle  prestazioni
          dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.». 
              «Art.   14   (Pubblicita'    e    sanzioni).    -    1.
          L'autorizzazione ad effettuare la pubblicita' delle terme e
          degli stabilimenti termali  nonche'  delle  relative  acque
          termali   e   dei   prodotti   derivanti   dalle    stesse,
          limitatamente a quanto  attiene  alle  cure  termali,  alle
          patologie, alle indicazioni  e  alle  controindicazioni  di
          natura  clinico-sanitaria,  e'  rilasciata   dall'autorita'
          sanitaria competente per territorio, sentito il parere  del
          servizio di igiene. 
              2. La pubblicita' effettuata in  violazione  di  quanto
          disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, e'  punita
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni
          a lire 50 milioni. Se  la  violazione  e'  commessa  da  un
          soggetto non in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
          3, l'autorita' sani-taria competente per territorio dispone
          la cessazione immediata della pubblicita' e la  sospensione
          dell'attivita' da tre mesi a un anno. 
              3. L'erogazione  da  parte  di  centri  estetici  delle
          prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  e'
          punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni  e
          con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno.».