Art. 25 
 
 
                    Imprese culturali e creative 
 
  1. La  cultura  e  la   creativita'   sono   elementi   costitutivi
dell'identita' italiana e accrescono il valore sociale  ed  economico
della Nazione. 
  2. E' qualificato impresa  culturale  e  creativa  qualunque  ente,
indipendentemente  dalla  sua  forma   giuridica,   compresi   quelli
costituiti nelle forme di cui al libro V del codice  civile,  nonche'
il lavoratore autonomo che: 
    a) svolge attivita' stabile e continuativa con sede in Italia, ai
sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  o  in  uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo,  purche'  sia  soggetto
passivo di imposta in Italia; 
    b) svolge in via esclusiva o prevalente una o piu' delle seguenti
attivita': ideazione, creazione,  produzione,  sviluppo,  diffusione,
promozione, conservazione,  ricerca,  valorizzazione  e  gestione  di
beni, attivita' e prodotti culturali. 
  3.  Sono  altresi'  qualificati  imprese  culturali  e  creative  i
soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2  che
svolgono, in via esclusiva  o  prevalente,  attivita'  economiche  di
supporto,   ausiliarie    o    comunque    strettamente    funzionali
all'ideazione,   creazione,   produzione,    sviluppo,    diffusione,
promozione, conservazione,  ricerca,  valorizzazione  o  gestione  di
beni, attivita' e prodotti culturali. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  agli
enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, alle imprese sociali di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo  II,
del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di  impresa,
in via esclusiva o prevalente, una o piu' delle attivita' di  cui  al
comma 2 del presente articolo. 
  5. Ai fini del presente articolo, si definiscono: 
    a) «beni culturali»: i beni  culturali  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    b) «attivita' e prodotti  culturali»:  le  seguenti  attivita'  e
prodotti culturali: beni,  servizi,  opere  dell'ingegno,  nonche'  i
processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali
e collettive, anche non destinate  al  mercato,  inerenti  a  musica,
audiovisivo e  radio,  moda,  architettura  e  design,  arti  visive,
spettacolo dal vivo, patrimonio culturale  materiale  e  immateriale,
artigianato artistico, editoria, libri e letteratura. 
  6. Con decreto del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite le  modalita'  e  le  condizioni  del  riconoscimento  della
qualifica di impresa culturale  e  creativa  nonche'  le  ipotesi  di
revoca. 
  7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono,  ai
fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui
al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione
speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8. 
  8. Le camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188  del
codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte  le  imprese
culturali e creative, e trasmettono annualmente  al  Ministero  della
cultura l'elenco delle stesse. 
  9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria
denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o
«ICC» e utilizzare tale denominazione nella  documentazione  e  nelle
comunicazioni sociali. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 reca il testo unico delle imposte sui
          redditi. 
              - Si riporta l'articolo 11 del  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117 (Codice  del  Terzo  settore,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106): 
              «Art. 11 (Iscrizione). - 1. Gli enti del Terzo  settore
          si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore
          ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli  atti,  nella
          corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 
              2. Oltre che nel registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore, gli enti  del  Terzo  settore  che  esercitano  la
          propria attivita' esclusivamente o principalmente in  forma
          di   impresa   commerciale   sono   soggetti    all'obbligo
          dell'iscrizione nel registro delle imprese. 
              3. Per le imprese sociali,  l'iscrizione  nell'apposita
          sezione del registro delle imprese  soddisfa  il  requisito
          dell'iscrizione nel  registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore.». 
              - Il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  112  reca
          disposizioni di Revisione della disciplina  in  materia  di
          impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2,  lettera
          c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137): 
              «Art. 2 (Patrimonio  culturale).  -  1.  Il  patrimonio
          culturale e' costituito  dai  beni  culturali  e  dai  beni
          paesaggistici. 
              2. Sono beni culturali le cose immobili e  mobili  che,
          ai sensi degli  articoli  10  e  11,  presentano  interesse
          artistico,   storico,   archeologico,    etnoantropologico,
          archivistico e bibliografico e le  altre  cose  individuate
          dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
          valore di civilta'. 
              3. Sono beni  paesaggistici  gli  immobili  e  le  aree
          indicati  all'articolo  134,  costituenti  espressione  dei
          valori  storici,  culturali,   naturali,   morfologici   ed
          estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla
          legge o in base alla legge. 
              4. I beni  del  patrimonio  culturale  di  appartenenza
          pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita',
          compatibilmente con le  esigenze  di  uso  istituzionale  e
          sempre che non vi ostino ragioni di tutela.». 
              - L'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del  Paese),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n.  221,  reca  disposizioni  in  tema  di  «Start-up
          innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione
          e pubblicita'». 
              - Si riporta l'articolo 2188 del codice civile: 
              «Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito  il
          registro delle imprese per  le  iscrizioni  previste  dalla
          legge. 
              Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. 
              Il registro e' pubblico.».