Art. 25
Imprese culturali e creative
1. La cultura e la creativita' sono elementi costitutivi
dell'identita' italiana e accrescono il valore sociale ed economico
della Nazione.
2. E' qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli
costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonche'
il lavoratore autonomo che:
a) svolge attivita' stabile e continuativa con sede in Italia, ai
sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purche' sia soggetto
passivo di imposta in Italia;
b) svolge in via esclusiva o prevalente una o piu' delle seguenti
attivita': ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione,
promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di
beni, attivita' e prodotti culturali.
3. Sono altresi' qualificati imprese culturali e creative i
soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivita' economiche di
supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali
all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione,
promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di
beni, attivita' e prodotti culturali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II,
del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa,
in via esclusiva o prevalente, una o piu' delle attivita' di cui al
comma 2 del presente articolo.
5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:
a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2,
comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) «attivita' e prodotti culturali»: le seguenti attivita' e
prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonche' i
processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali
e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica,
audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive,
spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale,
artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' e le condizioni del riconoscimento della
qualifica di impresa culturale e creativa nonche' le ipotesi di
revoca.
7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai
fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui
al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione
speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.
8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese
culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della
cultura l'elenco delle stesse.
9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria
denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o
«ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle
comunicazioni sociali.
Note all'art. 25:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 reca il testo unico delle imposte sui
redditi.
- Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106):
«Art. 11 (Iscrizione). - 1. Gli enti del Terzo settore
si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore
ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo
settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la
propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma
di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita
sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito
dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo
settore.».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 reca
disposizioni di Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137):
«Art. 2 (Patrimonio culturale). - 1. Il patrimonio
culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che,
ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
valore di civilta'.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree
indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla
legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza
pubblica sono destinati alla fruizione della collettivita',
compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e
sempre che non vi ostino ragioni di tutela.».
- L'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, reca disposizioni in tema di «Start-up
innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione
e pubblicita'».
- Si riporta l'articolo 2188 del codice civile:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.».