Art. 26 
 
 
                    Albo delle imprese culturali 
                  e creative di interesse nazionale 
 
  1. Presso il Ministero della  cultura  e'  istituito  l'albo  delle
imprese culturali e creative di interesse nazionale. 
  2.  L'iscrizione  nell'albo  importa  anche  la  registrazione  nel
portale  del  Sistema  archivistico  nazionale  del  Ministero  della
cultura, anche al fine di salvaguardare  gli  archivi  storici  delle
imprese italiane, in particolare delle  imprese  titolari  di  marchi
storici  di  interesse  nazionale  iscritti  nel  registro  istituito
dall'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di  valorizzare  le
imprese culturali e creative. 
  3. Con decreto del Ministro della  cultura,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  4. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Si  riporta  l'articolo  185-bis  del  codice  della
          proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta'  industriale,
          a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre  2002,  n.
          273): 
              «Art. 185-bis (Registro speciale dei marchi storici  di
          interesse nazionale). - 1. E' istituito,  presso  l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi
          storici come definiti dall'articolo 11-ter. 
              2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici
          e' effettuata su istanza del titolare o  del  licenziatario
          esclusivo del marchio.».