Art. 26
Albo delle imprese culturali
e creative di interesse nazionale
1. Presso il Ministero della cultura e' istituito l'albo delle
imprese culturali e creative di interesse nazionale.
2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel
portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della
cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle
imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi
storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito
dall'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le
imprese culturali e creative.
3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalita' di attuazione del presente articolo.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 185-bis del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273):
«Art. 185-bis (Registro speciale dei marchi storici di
interesse nazionale). - 1. E' istituito, presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi
storici come definiti dall'articolo 11-ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici
e' effettuata su istanza del titolare o del licenziatario
esclusivo del marchio.».