Art. 27
Creatori digitali
1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori
digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto
contenuto digitale.
2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un
repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico
generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633.
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166:
«Art. 103. - E' istituito presso la Presidenza del
consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle
opere protette ai sensi di questa legge.
Nel registro di cui al primo comma sono registrate le
opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione
del nome dell'autore, del produttore, della data della
pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal
regolamento.
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e'
affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro
viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del
programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di
esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati nel registro sono
reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle
opere che sono loro attribuite.
La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata
nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere
tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.».