Art. 27 
 
 
                          Creatori digitali 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo,  si  definiscono   «creatori
digitali»  gli  artisti  che  sviluppano  opere  originali  ad   alto
contenuto digitale. 
  2. Per tutelare i diritti sulle opere dei  creatori  digitali,  con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un
repertorio delle opere dei creatori digitali  nel  registro  pubblico
generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 103 della legge  22
          aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore  e  di
          altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166: 
              «Art. 103. - E'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          consiglio dei ministri un registro pubblico generale  delle
          opere protette ai sensi di questa legge. 
              Nel registro di cui al primo comma sono  registrate  le
          opere soggette all'obbligo del deposito con la  indicazione
          del nome dell'autore,  del  produttore,  della  data  della
          pubblicazione e con  le  altre  indicazioni  stabilite  dal
          regolamento. 
              Alla Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  e'
          affidata, altresi',  la  tenuta  di  un  registro  pubblico
          speciale per i programmi per elaboratore. In tale  registro
          viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
          di utilizzazione economica e la data di  pubblicazione  del
          programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto  di
          esercizio dei diritti esclusivi. 
              La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
          esistenza dell'opera e del fatto della  sua  pubblicazione.
          Gli autori  e  i  produttori  indicati  nel  registro  sono
          reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle
          opere che sono loro attribuite. 
              La tenuta dei registri di pubblicita'  e'  disciplinata
          nel regolamento. 
              I registri di cui al presente articolo  possono  essere
          tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.».