Art. 28
Linee guida per la salvaguardia dell'autenticita'
storica delle opere musicali, audiovisive e librarie
1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che
le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche,
cineteche e biblioteche pubbliche, ancorche' oggetto di elaborazioni
successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro
versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di
riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e
divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la
memoria.