Art. 30
Piano nazionale strategico per la promozione
e lo sviluppo delle imprese culturali e creative
1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle
imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il
«Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle
imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano
strategico». Il primo Piano strategico e' adottato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in
considerazione le seguenti finalita':
a) definire modalita' organizzative e di coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri
d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione
delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti
finanziari destinati al settore;
c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo
agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale
dedicati alle competenze connesse alle attivita' del settore, in
particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del
merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire
l'integrazione con gli altri settori produttivi;
e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela
della proprieta' intellettuale;
f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 30:
- L'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni
e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, reca
disposizioni in tema di «Attribuzione al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale delle
competenze in materia di commercio internazionale e di
internazionalizzazione del sistema Paese».
- Si riporta il comma 18-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il
made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter, anche per
quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese
quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di
regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e, per le materie di
propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e
composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da
persona dallo stesso designata, dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona
dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti,
rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, della
Confederazione generale dell'industria italiana, di
Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione
italiana della piccola e media industria privata e
dell'Associazione bancaria italiana, nonche' da un
rappresentante del settore artigiano, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
media impresa, di Confartigianato imprese e da un
rappresentante del settore del commercio, individuato, a
rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di
Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.».