Art. 30 
 
 
            Piano nazionale strategico per la promozione 
          e lo sviluppo delle imprese culturali e creative 
 
  1. Il Ministro della cultura, di concerto  con  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con  proprio  decreto,  il
«Piano nazionale strategico per la promozione  e  lo  sviluppo  delle
imprese  culturali  e  creative»,  di   seguito   denominato   «Piano
strategico». Il primo Piano strategico e' adottato entro dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico  tiene  in
considerazione le seguenti finalita': 
    a) definire modalita'  organizzative  e  di  coordinamento  delle
attivita' delle amministrazioni competenti, fermi restando  i  poteri
d'indirizzo e  coordinamento  in  materia  di  internazionalizzazione
delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre  2019,  n.  132,  e  dall'articolo  14,  comma  18-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    b)  favorire  la  sinergia  dei  programmi  e   degli   strumenti
finanziari destinati al settore; 
    c) favorire lo sviluppo del  settore,  con  particolare  riguardo
agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica; 
    d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e  gestionale
dedicati alle competenze connesse  alle  attivita'  del  settore,  in
particolare mediante intese con il Ministero  dell'istruzione  e  del
merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine  di  favorire
l'integrazione con gli altri settori produttivi; 
    e) favorire lo sviluppo delle  opere  dell'ingegno  e  la  tutela
della proprieta' intellettuale; 
    f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale. 
  3. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 30: 
              - L'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019,  n.
          104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di  funzioni
          e per la riorganizzazione dei Ministeri per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie    nelle    comunicazioni),    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,  reca
          disposizioni in tema di «Attribuzione  al  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  delle
          competenze in materia  di  commercio  internazionale  e  di
          internazionalizzazione del sistema Paese». 
              - Si riporta  il  comma  18-bis  dell'articolo  14  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati  dal  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione internazionale e dal Ministro  dello  sviluppo
          economico. Le linee guida  e  di  indirizzo  strategico  in
          materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle
          imprese, elaborate dal Comitato  interministeriale  per  il
          made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter,  anche  per
          quanto riguarda la programmazione delle  risorse,  comprese
          quelle di cui al comma 19, sono assunte da  una  cabina  di
          regia, costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica,  copresieduta  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico, dal  Ministro  degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale  e,  per  le  materie  di
          propria competenza, dal Ministro con delega  al  turismo  e
          composta dal Ministro dell'economia e delle finanze,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,   dal   Ministro   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali,  o  da  persona
          dallo stesso designata,  dal  presidente  della  Conferenza
          delle Regioni e delle Province autonome e  dai  presidenti,
          rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle  camere   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  della
          Confederazione   generale   dell'industria   italiana,   di
          Alleanza delle Cooperative italiane,  della  Confederazione
          italiana  della  piccola  e  media  industria   privata   e
          dell'Associazione  bancaria   italiana,   nonche'   da   un
          rappresentante  del  settore  artigiano,   individuato,   a
          rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani,  della
          Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
          media  impresa,  di  Confartigianato  imprese   e   da   un
          rappresentante del settore del  commercio,  individuato,  a
          rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio  e  di
          Confesercenti. Ai componenti  della  cabina  di  regia  non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati.».