Art. 31 
 
 
Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio  nazionale  come
                       destinazione turistica 
 
  1.  In  considerazione  dell'obiettivo  strategico  di   accrescere
l'attrattivita' turistica dell'Italia e la competitivita' dell'intero
settore turistico e agrituristico nazionale,  anche  con  riferimento
alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e  turistico  e
alla valorizzazione delle risorse naturali e  storico-artistiche  dei
territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera
f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonche' di assicurare che la
promozione  dell'Italia  o  di  parti   del   suo   territorio   come
destinazioni  turistiche  avvenga  entro  una  cornice  unitaria,  e'
istituito presso il Ministero  del  turismo  un  comitato  nazionale,
presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto  da
un delegato per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e  da  un
delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani.  Alle  riunioni
del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei
Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle  associazioni
di categoria dell'artigianato e  del  turismo  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo
politico, strategico  e  operativo  per  coordinare  le  campagne  di
promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche
nel caso in cui oggetto diretto dell'attivita' pubblicitaria sia  una
sola parte del territorio nazionale. Il comitato,  anche  avvalendosi
della collaborazione  di  esperti  a  titolo  gratuito,  individua  e
valorizza localita' considerate minori  ma  aventi  forte  potenziale
turistico, incoraggiando  la  creazione  di  itinerari  secondari  di
valore e  promuovendo  la  connessione  tra  i  territori  limitrofi,
affermando l'identita' locale italiana in identita'  competitiva.  Il
comitato promuove altresi' la costituzione di forme  di  cooperazione
locali e la realizzazione di un  sistema  turistico  di  destinazione
nonche'  della  figura  del   manager   di   destinazione.   Per   la
partecipazione  al  comitato  non  spettano  compensi,   gettoni   di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme  di
attuazione del comma 1. 
  3. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 24 ottobre  2000,
          n. 323 (Riordino del  settore  termale),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261: 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  presente
          legge si intendono per: 
                a) acque termali: le acque minerali naturali, di  cui
          al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924,  e  successive
          modificazioni, utilizzate a fini terapeutici; 
                b)  cure  termali:  le  cure,  che  utilizzano  acque
          termali o  loro  derivati,  aventi  riconosciuta  efficacia
          terapeutica per la tutela globale della salute  nelle  fasi
          della prevenzione, della  terapia  e  della  riabilitazione
          delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4,
          comma 1, erogate negli  stabilimenti  termali  definiti  ai
          sensi della lettera d); 
                c) patologie: le malattie, indicate  dal  decreto  di
          cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o
          curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali; 
                d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
          ai sensi dell'articolo 3, ancorche'  annessi  ad  alberghi,
          istituti  termali  o  case  di  cura  in   possesso   delle
          autorizzazioni richieste  dalla  legislazione  vigente  per
          l'esercizio delle attivita' diverse da quelle  disciplinate
          dalla presente legge; 
                e) aziende termali: le  aziende,  definite  ai  sensi
          dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi  rami,
          costituiti da uno o piu' stabilimenti termali; 
                f) territori termali:  i  territori  dei  comuni  nei
          quali sono presenti una o piu'  concessioni  minerarie  per
          acque minerali e termali. 
              2.  I  termini  "terme",  "termale",  "acqua  termale",
          "fango termale",  "idrotermale",  "stazione  idrominerale",
          "thermae"  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  con
          riferimento agli stabilimenti termali  e  alle  prestazioni
          dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.».