Art. 31
Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come
destinazione turistica
1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere
l'attrattivita' turistica dell'Italia e la competitivita' dell'intero
settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento
alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e
alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei
territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera
f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonche' di assicurare che la
promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come
destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, e'
istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale,
presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da
un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un
delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni
del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei
Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni
di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo
politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di
promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche
nel caso in cui oggetto diretto dell'attivita' pubblicitaria sia una
sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi
della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e
valorizza localita' considerate minori ma aventi forte potenziale
turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di
valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi,
affermando l'identita' locale italiana in identita' competitiva. Il
comitato promuove altresi' la costituzione di forme di cooperazione
locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione
nonche' della figura del manager di destinazione. Per la
partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di
attuazione del comma 1.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 31:
- Si riporta l'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000,
n. 323 (Riordino del settore termale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui
al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive
modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque
termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi
della prevenzione, della terapia e della riabilitazione
delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai
sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di
cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o
curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
ai sensi dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi,
istituti termali o case di cura in possesso delle
autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per
l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate
dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi
dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami,
costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei
quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per
acque minerali e termali.
2. I termini "terme", "termale", "acqua termale",
"fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale",
"thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con
riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni
dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.».