Art. 32
Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensita' di
flussi turistici verso l'Italia
1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta
intensita' di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale ha facolta' di
effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a
contratto di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare
esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di
cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di
cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre
2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di
2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Note all'art. 32:
- Si riportano gli artt. 152 e 153 del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».
«Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli
istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche
speciali possono essere autorizzati a sostituire con
impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio
e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi,
gli impiegati a contratto che si trovino in una delle
situazioni che comportano la sospensione del trattamento
economico. I contratti di detti impiegati temporanei sono
suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente,
di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici
all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei
limiti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati
temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti
contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle
particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non
possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se
non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
del loro precedente rapporto di impiego.».