Art. 32 
 
 
Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensita'  di
                   flussi turistici verso l'Italia 
 
  1. Al fine di potenziare gli uffici consolari  nei  Paesi  ad  alta
intensita' di flussi turistici verso  l'Italia,  il  Ministero  degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale  ha  facolta'  di
effettuare, nell'anno 2024,  assunzioni  di  personale  temporaneo  a
contratto di cui all'articolo 153, secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  da  destinare
esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti  del  contingente  di
cui all'articolo  152  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale  di
cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del  31  dicembre
2024. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite  di
2  milioni  di  euro  per   l'anno   2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riportano gli artt. 152 e 153 del Presidente della
          Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'Amministrazione
          degli affari esteri): 
              «Art. 152 (Contingente e durata del  contratto).  -  Le
          rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di  prima
          categoria,  gli  istituti  italiani   di   cultura   e   le
          delegazioni   diplomatiche   speciali   possono    assumere
          personale a contratto per le proprie esigenze di  servizio,
          previa autorizzazione  dell'Amministrazione  centrale,  nel
          limite di un contingente complessivo pari a  3.150  unita'.
          Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
          contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
          lavoro esistente negli uffici all'estero. 
              Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto. 
              Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo  di
          quello di cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto-legge
          17 febbraio 2017, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.». 
              «Art. 153 (Assunzione di impiegati  temporanei).  -  Le
          rappresentanze  diplomatiche,  gli  uffici  consolari,  gli
          istituti italiani di cultura e le delegazioni  diplomatiche
          speciali  possono  essere  autorizzati  a  sostituire   con
          impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal  servizio
          e comunque per periodi di tempo non superiori a  sei  mesi,
          gli impiegati a contratto  che  si  trovino  in  una  delle
          situazioni che comportano la  sospensione  del  trattamento
          economico. I contratti di detti impiegati  temporanei  sono
          suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente,
          di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi. 
              Per  particolari  esigenze  di  servizio,  gli   uffici
          all'estero possono  essere  autorizzati  ad  assumere,  nei
          limiti del contingente di cui all'articolo  152,  impiegati
          temporanei per periodi non  superiori  a  sei  mesi.  Detti
          contratti sono  suscettibili,  stante  il  perdurare  delle
          particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
          periodo non superiore a sei mesi. 
              Gli impiegati  assunti  con  contratto  temporaneo  non
          possono essere assunti con nuovo  contratto  temporaneo  se
          non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
          del loro precedente rapporto di impiego.».