Art. 33
Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali
1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per
la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy.
Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ne
promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle
imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione
fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica
all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche
nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e
organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nell'anno
2023 sono altresi' promossi, attraverso specifici finanziamenti e
incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che
svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di
centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza
attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro
caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita' di cui
al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le
finalita' di cui al secondo periodo.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto
delle risorse tra le finalita' di cui al comma 1, nonche':
a) i criteri e le priorita' per il finanziamento delle imprese ai
fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
b) le attivita' e le misure organizzative necessarie ad
assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
c) i criteri e le modalita' per la selezione dei mercati rionali
da finanziare;
d) le modalita' per evitare duplicazioni di interventi rispetto
ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede
ai sensi dell'articolo 59.
4. L' attuazione degli interventi economici di cui al presente
articolo puo' essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a
carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per
cento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato.