Art. 33 
 
 
    Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali 
 
  1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per
la conoscenza e la diffusione  dell'eccellenza  del  made  in  Italy.
Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  ne
promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici  finanziamenti  alle
imprese, in particolare nei settori in cui i  costi  dell'esposizione
fieristica  costituiscono  per  le  imprese  una  barriera  economica
all'accesso,  e  agli  organizzatori  di  manifestazioni  fieristiche
nazionali per sostenere iniziative  di  coordinamento  strutturale  e
organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero.  Nell'anno
2023 sono altresi' promossi,  attraverso  specifici  finanziamenti  e
incentivi per  investimenti,  i  mercati  rionali  quali  luoghi  che
svolgono, oltre alla funzione economica e  di  scambio,  funzione  di
centri di aggregazione e  di  coesione  cittadina,  esprimendo  forza
attrattiva  sul  versante  turistico  anche  in  ragione  della  loro
caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita'  di  cui
al terzo periodo e di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2024  per  le
finalita' di cui al secondo periodo. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste  e  con  il  Ministro  del  turismo,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite  le  disposizioni  per
l'attuazione del presente articolo  e  segnatamente  per  il  riparto
delle risorse tra le finalita' di cui al comma 1, nonche': 
    a) i criteri e le priorita' per il finanziamento delle imprese ai
fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche; 
    b)  le  attivita'  e  le  misure  organizzative   necessarie   ad
assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici; 
    c) i criteri e le modalita' per la selezione dei mercati  rionali
da finanziare; 
    d) le modalita' per evitare duplicazioni di  interventi  rispetto
ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede
ai sensi dell'articolo 59. 
  4. L' attuazione degli interventi  economici  di  cui  al  presente
articolo puo' essere affidata a un  soggetto  gestore,  con  oneri  a
carico degli interventi finanziati nel limite  massimo  dell'1,5  per
cento. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti  e
alle condizioni previsti  dalla  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato.