Art. 34
Certificazione di qualita'
della ristorazione italiana all'estero
1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione
che operano all'estero con un' offerta enogastronomica effettivamente
conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare
l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia nella
preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei
prodotti, e' istituita la certificazione distintiva di «ristorante
italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori
operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il
titolare dell'attivita', il coniuge, i parenti entro il primo grado e
gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati
di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del
codice di procedura penale, e' rilasciata, su richiesta del
ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore
accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale
italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il
Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto
della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti
strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio
di ristorazione nonche' di schema di certificazione. Il disciplinare
determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio
della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo
di ingredienti di qualita' e di prodotti appartenenti alla tradizione
enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a
indicazione geografica protetta, a denominazione di origine
controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a
indicazione geografica tipica nonche' al rispetto della tradizione
gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da
parte del personale impiegato nell'attivita' di ristorazione.
2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del
rilascio ed e' rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda
di rinnovo puo' essere presentata nei tre mesi antecedenti la
scadenza della certificazione
3. Qualora, nel corso della validita' della certificazione, sia
riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al comma
1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi
del medesimo comma 1, la certificazione e' revocata.
4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di
valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono,
all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i
commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
Note all'art. 34:
- Per il testo dell'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater
e 3-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica
del 22 settembre 1988, n. 447 si veda nelle note all'art.
34.