Art. 34 
 
 
                     Certificazione di qualita' 
               della ristorazione italiana all'estero 
 
  1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di  ristorazione
che operano all'estero con un' offerta enogastronomica effettivamente
conforme  alle  migliori  tradizioni  italiane   e   di   contrastare
l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia  nella
preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti  e  dei
prodotti, e' istituita la certificazione  distintiva  di  «ristorante
italiano  nel  mondo»,  attribuita,  su  richiesta,  ai   ristoratori
operanti  all'estero.  La  certificazione,  previa  verifica  che  il
titolare dell'attivita', il coniuge, i parenti entro il primo grado e
gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati
di cui all'articolo 51, commi  3-bis,  3-quater  e  3-quinquies,  del
codice  di  procedura  penale,  e'  rilasciata,  su   richiesta   del
ristoratore e con oneri  a  suo  carico,  da  un  ente  certificatore
accreditato presso  l'organismo  unico  di  accreditamento  nazionale
italiano, sulla base di un  disciplinare  adottato  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e del Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro delle imprese e del made in  Italy,  con  il
Ministro della salute e con il Ministro  del  turismo,  nel  rispetto
della  normativa  dei  singoli  Stati   in   materia   di   requisiti
strutturali, organizzativi, produttivi e di  immagine  dell'esercizio
di ristorazione nonche' di schema di certificazione. Il  disciplinare
determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il  rilascio
della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo
di ingredienti di qualita' e di prodotti appartenenti alla tradizione
enogastronomica italiana, a  denominazione  di  origine  protetta,  a
indicazione  geografica  protetta,   a   denominazione   di   origine
controllata, a denominazione di origine controllata e garantita  e  a
indicazione geografica tipica nonche' al  rispetto  della  tradizione
gastronomica italiana e alla  conoscenza  della  cucina  italiana  da
parte del personale impiegato nell'attivita' di ristorazione. 
  2. La certificazione ha la  durata  di  tre  anni  dalla  data  del
rilascio ed e' rinnovabile su richiesta dell'interessato. La  domanda
di rinnovo  puo'  essere  presentata  nei  tre  mesi  antecedenti  la
scadenza della certificazione 
  3. Qualora, nel corso della  validita'  della  certificazione,  sia
riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al  comma
1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare  adottato  ai  sensi
del medesimo comma 1, la certificazione e' revocata. 
  4.  Al  fine  di  armonizzare   la   disciplina   in   materia   di
valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono,
all'estero, prodotti conformi alle migliori  tradizioni  italiane,  i
commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per il testo dell'articolo 51, commi 3-bis,  3-quater
          e 3-quinquies, del decreto del Presidente della  Repubblica
          del 22 settembre 1988, n. 447 si veda nelle  note  all'art.
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