Art. 35
Promozione della cucina italiana all'estero
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un fondo, con la
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di
qualita', funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici
della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonche' per la
formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla
corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 puo' essere previsto il
coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del
fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.