Art. 35 
 
 
             Promozione della cucina italiana all'estero 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un fondo,  con  la
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024  e  2025,
per la promozione del consumo all'estero  di  prodotti  nazionali  di
qualita', funzionali alla corretta  preparazione  dei  piatti  tipici
della cucina italiana, e per la loro valorizzazione  nonche'  per  la
formazione del personale, anche attraverso  scambi  culturali,  sulla
corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1  puo'  essere  previsto  il
coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del
fondo di cui al comma 1. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste.