Art. 36
Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da
parte di imprese dello stesso settore
1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ISMEA, nei limiti
delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa
in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in
favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che
attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o piu' imprese
operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima
trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei mutui
di cui al precedente periodo nonche' l'importo e la durata massimi
del finanziamento».
Note all'art. 36:
- Si riporta il comma 132 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente
legge:
«132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in
societa', sia cooperative che con scopo di lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella
produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti nell'ambito
delle relative attivita' agricole individuati ai sensi
dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua
interventi finanziari, a condizioni agevolate o a
condizioni di mercato, in societa' il cui capitale sia
posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli,
cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci
siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente
e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e
nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di
mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di
minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero
prestiti obbligazionari o strumenti finanziari
partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione
delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali
gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a
riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal
relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni
acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate,
l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata
massima di quindici anni. I criteri e le modalita' degli
interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte
dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva approvazione di
apposito regime di aiuti da parte della Commissione
europea. L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al
presente comma e nel rispetto della normativa in materia di
aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore
di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che
attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o
piu' imprese operanti nel medesimo settore di produzione
primaria o di prima trasformazione. Con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente di sposizione, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei mutui di cui al precedente
periodo nonche' l'importo e la durata massimi del
finanziamento.».