Art. 36 
 
 
Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione  di  imprese  agricole  da
                parte di imprese dello stesso settore 
 
  1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «L'ISMEA,  nei  limiti
delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa
in materia di aiuti di Stato,  concede  mutui  a  tasso  agevolato in
favore di imprese  agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  che
attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o piu' imprese
operanti nel medesimo settore  di  produzione  primaria  o  di  prima
trasformazione. Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione  dei  mutui
di cui al precedente periodo nonche' l'importo e  la  durata  massimi
del finanziamento». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il comma 132 dell'articolo 2  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «132. L'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare  (ISMEA)  effettua  interventi   finanziari,   a
          condizioni  agevolate  o  a  condizioni  di   mercato,   in
          societa',  sia  cooperative  che  con   scopo   di   lucro,
          economicamente e finanziariamente sane, che  operano  nella
          produzione,  trasformazione   e   commercializzazione   dei
          prodotti  agricoli,  della   pesca   e   dell'acquacoltura,
          compresi nell'Allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti  nell'ambito
          delle relative  attivita'  agricole  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 32, comma 2,  lettera  c),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua
          interventi  finanziari,  a   condizioni   agevolate   o   a
          condizioni di mercato, in  societa'  il  cui  capitale  sia
          posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori  agricoli,
          cooperative  agricole  a  mutualita'  prevalente   e   loro
          consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute  ai
          sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui  soci
          siano in maggioranza imprenditori agricoli,  economicamente
          e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione  e
          nella logistica,  anche  su  piattaforma  informatica,  dei
          prodotti  agricoli,  della   pesca   e   dell'acquacoltura,
          compresi nell'Allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di
          mercato,  l'ISMEA  opera  esclusivamente  come   socio   di
          minoranza  sottoscrivendo  aumenti   di   capitale   ovvero
          prestiti    obbligazionari    o    strumenti     finanziari
          partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione
          delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con  i  quali
          gli altri soci,  o  eventualmente  terzi,  si  impegnano  a
          riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito  dal
          relativo piano specifico di intervento,  le  partecipazioni
          acquisite. Nel caso di interventi a  condizioni  agevolate,
          l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di  durata
          massima di quindici anni. I criteri e  le  modalita'  degli
          interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con  decreto
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali. L'intervento a  condizioni  agevolate  da  parte
          dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva  approvazione  di
          apposito  regime  di  aiuti  da  parte  della   Commissione
          europea. L'ISMEA,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al
          presente comma e nel rispetto della normativa in materia di
          aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato  in  favore
          di imprese agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura  che
          attuano iniziative finalizzate all'acquisizione  di  una  o
          piu' imprese operanti nel medesimo  settore  di  produzione
          primaria  o  di  prima  trasformazione.  Con  decreto   del
          Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
          delle  foreste,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente di  sposizione,  sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita' per la concessione dei mutui di cui al precedente
          periodo  nonche'  l'importo  e  la   durata   massimi   del
          finanziamento.».