Art. 37
Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e
dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo per la
protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole,
alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del
regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione,
alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose,
all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione
e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonche' alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e
all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle
bevande alcoliche, di seguito denominate «II.GG.», e dei prodotti
agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il
Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.
2. Le attivita' finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG.,
ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono
le seguenti:
a) attivita' di registrazione come indicazioni geografiche in
Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel
singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di
legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione
tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove
registrazioni sia le attivita' connesse alla rinnovazione periodica
della validita' delle registrazioni gia' effettuate e di ogni altra
tassa od onere previsti dalle specifiche legislazione dei Paesi
terzi;
b) attivita' connesse alle opposizioni avverso la registrazione,
in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprieta'
intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi
internazionali dei quali l'Italia e' membro o dei quali l'Unione
europea e' parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai
consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o
dalle autorita' italiane;
c) attivita' connesse alla presentazione di domande di
assegnazione alle II.GG. di domini internet e attivita' avverso
eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di
soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla
normativa vigente o dalle autorita' italiane;
d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilita' delle II.GG.
italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete
internet;
e) attivita' di comunicazione e promozione delle II.GG. che
subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi
che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane
nei Paesi terzi interessati;
f) attivita' dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire
la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale
ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori
e i consumatori finali del Paese terzo interessato.
3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), puo'
essere previsto il coinvolgimento dell'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a
finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le
attivita' di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie
intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese
aventi sede legale e operativa in Italia.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di finanziamento delle
attivita' e iniziative di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.