Art. 38
Valorizzazione delle pratiche tradizionali
e del paesaggio rurale
1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino,
la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse
storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per
la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche
tradizionali locali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione
per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.