Art. 39 
 
 
               Distretti del prodotto tipico italiano 
 
  1.  Presso  il   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo per i distretti  del
prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
  2. Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi
produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di  soggetti  che  si
aggregano per la produzione di  uno  specifico  prodotto  agricolo  o
agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine  della
valorizzazione e della promozione del prodotto  tipico  italiano  nei
mercati nazionali e internazionali. 
  3. I distretti del prodotto tipico italiano sono  riconosciuti  con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste,  previa  proposta  della  regione  o  della  provincia
autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che
tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) potenzialita' di  sviluppo  territoriale  e  del  prodotto  in
termini quantitativi e qualitativi; 
    b) rappresentativita' del prodotto rispetto al territorio; 
    c)  ruolo  strategico  del  prodotto  nell'ambito  della  filiera
produttiva. 
  4. E' concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1,
un contributo a  fondo  perduto,  pari  a  20.000  euro  per  ciascun
distretto, per lo studio di fattibilita' contenente gli  elementi  di
valutazione di cui  al  comma  3,  da  presentare  a  supporto  della
proposta di  riconoscimento  del  distretto  da  parte  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  5. Al fine di favorire la  creazione  dei  distretti  del  prodotto
tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1,
agevolazioni  nella  forma  di  contributi  in  conto  capitale   per
programmi o progetti di ricerca, come  specificati  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  6. Il programma o progetto di cui al  comma  5  deve  prevedere  il
cofinanziamento fino al 30 per cento  da  parte  della  regione,  che
provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto  tipico
italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
  9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse
nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto  legislativo  18
          maggio 2001, n. 228  (Orientamento  e  modernizzazione  del
          settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5  marzo
          2001, n. 57): 
              «Art.  13  (Distretti  del  cibo).  -  1.  Al  fine  di
          promuovere  lo  sviluppo  territoriale,   la   coesione   e
          l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di  attivita'
          caratterizzate da prossimita'  territoriale,  garantire  la
          sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale  delle
          produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
          territorio e il paesaggio rurale  attraverso  le  attivita'
          agricole e agroalimentari, sono istituiti i  distretti  del
          cibo. 
              2. Si definiscono distretti del cibo: 
                a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali
          di cui all'articolo 36, comma  1,  della  legge  5  ottobre
          1991, n. 317,  caratterizzati  da  un'identita'  storica  e
          territoriale  omogenea  derivante   dall'integrazione   fra
          attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche'  dalla
          produzione di beni o servizi di  particolare  specificita',
          coerenti con  le  tradizioni  e  le  vocazioni  naturali  e
          territoriali, gia' riconosciuti alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione; 
                b)  i  distretti  agroalimentari  di  qualita'  quali
          sistemi    produttivi    locali,    anche    a    carattere
          interregionale, caratterizzati  da  significativa  presenza
          economica e da interrelazione e interdipendenza  produttiva
          delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da  una  o
          piu' produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi  della
          vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
          tradizionali o tipiche,  gia'  riconosciuti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione; 
                c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da  una
          elevata concentrazione di piccole e medie imprese  agricole
          e agroalimentari, di cui all'articolo 36,  comma  1,  della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
                d) i sistemi  produttivi  locali  anche  a  carattere
          interregionale,   caratterizzati   da   interrelazione    e
          interdipendenza  produttiva  delle   imprese   agricole   e
          agroalimentari,  nonche'   da   una   o   piu'   produzioni
          certificate e tutelate ai  sensi  della  vigente  normativa
          europea, nazionale e regionale; 
                e) i sistemi produttivi locali  localizzati  in  aree
          urbane  o  periurbane  caratterizzati  dalla  significativa
          presenza di attivita' agricole volte alla  riqualificazione
          ambientale e sociale delle aree; 
                f)  i  sistemi   produttivi   locali   caratterizzati
          dall'interrelazione  e  dall'integrazione   fra   attivita'
          agricole, in particolare  quella  di  vendita  diretta  dei
          prodotti  agricoli,  e  le  attivita'  di  prossimita'   di
          commercializzazione e ristorazione esercitate sul  medesimo
          territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
          acquisto solidale; 
                g) i sistemi produttivi locali  caratterizzati  dalla
          presenza  di  attivita'   di   coltivazione,   allevamento,
          trasformazione, preparazione alimentare  e  agroindustriale
          svolte con il metodo biologico o nel rispetto  dei  criteri
          della   sostenibilita'   ambientale,   conformemente   alla
          normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
                h) i biodistretti e  i  distretti  biologici,  intesi
          come  territori  per   i   quali   agricoltori   biologici,
          trasformatori, associazioni di consumatori  o  enti  locali
          abbiano  stipulato  e  sottoscritto   protocolli   per   la
          diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
          divulgazione nonche' per il sostegno  e  la  valorizzazione
          della  gestione  sostenibile  anche  di  attivita'  diverse
          dall'agricoltura. Nelle regioni che  abbiano  adottato  una
          normativa specifica in materia di biodistretti o  distretti
          biologici  si  applicano  le  definizioni  stabilite  dalla
          medesima normativa. 
              3.  Le  regioni  e  le  province  autonome   provvedono
          all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
          comunicazione  al  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, presso il quale  e'  costituito  il
          Registro nazionale dei distretti del cibo. 
              4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione
          e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano  le
          disposizioni relative ai contratti  di  distretto,  di  cui
          all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289. 
              5.  I  criteri,  le  modalita'  e  le   procedure   per
          l'attuazione degli  interventi  di  cui  al  comma  4  sono
          definiti con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
          spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2019. 
              7. Al fine di valorizzare  la  piena  integrazione  fra
          attivita' imprenditoriali ai sensi  della  lettera  f)  del
          comma  2,  al  comma  8-bis  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  dopo  le  parole:
          "nell'ambito  dell'esercizio  della  vendita   diretta   e'
          consentito" sono inserite le  seguenti:  "vendere  prodotti
          agricoli, anche manipolati o trasformati, gia'  pronti  per
          il consumo, mediante l'utilizzo di strutture  mobili  nella
          disponibilita' dell'impresa agricola,  anche  in  modalita'
          itinerante su aree pubbliche o private, nonche'".».