Art. 39
Distretti del prodotto tipico italiano
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e' istituito il Fondo per i distretti del
prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi
produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si
aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o
agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della
valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei
mercati nazionali e internazionali.
3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, previa proposta della regione o della provincia
autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che
tiene conto dei seguenti criteri:
a) potenzialita' di sviluppo territoriale e del prodotto in
termini quantitativi e qualitativi;
b) rappresentativita' del prodotto rispetto al territorio;
c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera
produttiva.
4. E' concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1,
un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun
distretto, per lo studio di fattibilita' contenente gli elementi di
valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della
proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto
tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1,
agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per
programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il
cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che
provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico
italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse
nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.
Note all'art. 39:
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo
2001, n. 57):
«Art. 13 (Distretti del cibo). - 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita'
agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali
di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, caratterizzati da un'identita' storica e
territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra
attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla
produzione di beni o servizi di particolare specificita',
coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali
sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o
piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una
elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole
e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere
interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree
urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione
ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita'
agricole, in particolare quella di vendita diretta dei
prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla
presenza di attivita' di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale
svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri
della sostenibilita' ambientale, conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi
come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la
diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione
della gestione sostenibile anche di attivita' diverse
dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una
normativa specifica in materia di biodistretti o distretti
biologici si applicano le definizioni stabilite dalla
medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono
all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il
Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione
e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le
disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui
all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del
comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole:
"nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti
agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per
il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita'
itinerante su aree pubbliche o private, nonche'".».