Art. 13 
 
Misure finanziarie urgenti per assicurare  la  continuita'  operativa
                       degli impianti ex ILVA 
 
  1. All'articolo 39 ((,comma 1,)) del decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
e' aggiunto, in fine, il seguente ((periodo)): «Le risorse di cui  al
primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di  euro
a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  decimo
periodo, del decreto-legge 5 gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.». 
  2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del  decreto-legge  16  dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio
2020, n. 5, e' aggiunto, ((in fine)),  il  seguente  periodo:  «  Per
l'attuazione del presente comma il Mini stero dell'economia  e  delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza  applica
zione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n.  197.  ».
((2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.
123, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «  ,  nonche'  per
l'attuazione  degli   interventi   di   cui   all'articolo   39   del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza  dell'ammontare
delle spese e dei costi sostenuti».)) 
  ((2-ter.  All'articolo  3,  comma   1,   decimo   pe   riodo,   del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4  marzo  2015,  n.  20,  dopo  le  parole:  «salute,  di
ripristino e di bonifica ambientale  secondo  le  modalita'  previste
dall'ordinamento vigente»  sono  inserite  le  seguenti:  «.  Ove  le
bonifiche ambientali siano completate,  le  ulteriori  disponibilita'
che eventualmente residuano possono essere destinate» e la parola: «,
nonche'» e' soppressa.))