Art. 13
Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuita' operativa
degli impianti ex ILVA
1. All'articolo 39 ((,comma 1,)) del decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
e' aggiunto, in fine, il seguente ((periodo)): «Le risorse di cui al
primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro
a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo
periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, e' aggiunto, ((in fine)), il seguente periodo: « Per
l'attuazione del presente comma il Mini stero dell'economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applica
zione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».
((2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' per
l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare
delle spese e dei costi sostenuti».))
((2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo pe riodo, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «salute, di
ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente» sono inserite le seguenti: «. Ove le
bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilita'
che eventualmente residuano possono essere destinate» e la parola: «,
nonche'» e' soppressa.))