Art. 14 
 
Rapporto di  sicurezza  per  gli  impianti  di  interesse  strategico
                              nazionale 
 
  1. All'articolo 17, comma 3,  del  decreto  legislativo  26  giugno
2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  gli
impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione  del
rapporto di sicurezza emergono carenze  dalle  quali  non  deriva  un
rischio grave e imminente, il CTR dispone in via  cautelativa  misure
di salvaguardia e ((assegna un termine)) non superiore a  quarantotto
mesi per  la  definitiva  trasmissione  del  rapporto  di  sicurezza.
Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore  per  la
prevenzione  e  la  limitazione  delle  conseguenze  degli  incidenti
rilevanti  ((siano  nettamente))  insufficienti,   e'   disposta   la
limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e'
disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura
o alla infrastruttura cui e'  specificamente  riferibile  la  carenza
rilevata.». 
  2. Al fine  di  assicurare  la  pronta  operativita'  e  l'efficace
svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, ivi comprese quelle previste dal  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, finalizzate  a  prevenire  incidenti  rilevanti
negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a  quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
217 del 2005, la durata  del  corso  di  formazione  della  procedura
concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra  e  capi  reparto
con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2023,  per  un  numero  di   posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e'  ridotta,  in
via  eccezionale,  a  cinque  settimane.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma e dall'articolo 26,  comma  5,  del  decreto-legge  22
giugno 2023, n. 75, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con  decorrenza  1°
gennaio 2020, per il quale non  si  e'  conclusa  nell'anno  2023  la
selezione interna, complessivamente pari a euro  535.173  per  l'anno
2024((,)) si provvede quanto a euro 300.000  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera  a),
del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  iscritte  nello
stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  e  quanto  a  euro
235.173  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  3. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  2  ((del  presente
articolo,  all'articolo  17-bis,  comma  5,   alinea,   del   decreto
legislativo 29 maggio  2017,  n.  97)),  comma  5,  dopo  le  parole:
«specialita'  aeronaviganti,  nautiche  e  dei   sommozzatori»   sono
inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita',  al  personale
che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche».