Art. 14
Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico
nazionale
1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli
impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del
rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un
rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure
di salvaguardia e ((assegna un termine)) non superiore a quarantotto
mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza.
Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la
prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti ((siano nettamente)) insufficienti, e' disposta la
limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e'
disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura
o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza
rilevata.».
2. Al fine di assicurare la pronta operativita' e l'efficace
svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti
negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura
concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto
con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e' ridotta, in
via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal
presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1°
gennaio 2020, per il quale non si e' conclusa nell'anno 2023 la
selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno
2024((,)) si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro
235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 ((del presente
articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97)), comma 5, dopo le parole:
«specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono
inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita', al personale
che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche».