Art. 15 Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale 1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,)) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Sino a tale data puo' essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.» 2. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario puo' essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto e' risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza.