Art. 15 
 
Termini e procedure in materia di  amministrazioni  straordinarie  di
  imprese  che  gestiscono  stabilimenti  di   interesse   strategico
  nazionale 
 
  1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2016,
n. 13,)) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «  Sino  a
tale data puo' essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga
al termine  massimo  di  cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n.  39,  ovvero  a  qualsiasi  altro  termine  massimo
previsto  dalla  legge,  anche  il  programma  delle  amministrazioni
straordinarie  delle  imprese  affittuarie  dei  predetti   complessi
aziendali.» 
  2. All'articolo 4, comma 4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, dopo il primo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Se
ricorrono ragioni di  urgenza  nelle  more  della  prevista  vendita,
l'affittuario puo' essere individuato anche in deroga a quanto  sopra
prescritto. In tal caso il contratto di  affitto  e'  risolutivamente
condizionato alla vendita. Il commissario  straordinario  redige  una
relazione sulle ragioni di urgenza  riscontrate  e  la  trasmette  al
Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e  al  comitato  di
sorveglianza.