((Art. 15 ter
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.))