Art. 13 
 
              Misure finanziarie urgenti per assicurare 
           la continuita' operativa degli impianti ex ILVA 
 
  1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui  al  primo
periodo possono essere incrementate fino a  150  milioni  di  euro  a
valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo  periodo,
del  decreto-legge  5   gennaio   2015,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.». 
  2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del  decreto-legge  16  dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio
2020, n. 5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Per
l'attuazione del presente comma il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni   finanziarie,   senza
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ». 
  2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.
123, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «  ,  nonche'  per
l'attuazione  degli   interventi   di   cui   all'articolo   39   del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza  dell'ammontare
delle spese e dei costi sostenuti». 
  2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20, dopo  le  parole:  «salute,  di  ripristino  e  di
bonifica ambientale secondo le  modalita'  previste  dall'ordinamento
vigente» sono inserite le seguenti: «. Ove  le  bonifiche  ambientali
siano  completate,  le  ulteriori  disponibilita'  che  eventualmente
residuano possono essere destinate»  e  la  parola:  «,  nonche'»  e'
soppressa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   39   del
          decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,  recante:  «Ulteriori
          disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di  ripresa   e   resilienza   (PNRR)»,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29  aprile   2024,   n.   56,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024,  n.
          100, S.O. n. 19, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  39   (Misure   urgenti   per   assicurare   la
          continuita' operativa degli impianti ex Ilva). - 1. Al fine
          di assicurare la continuita' operativa  degli  stabilimenti
          industriali di interesse strategico nazionale e  la  tutela
          dell'ambiente,  della  salute   e   della   sicurezza   dei
          lavoratori    addetti     ai     predetti     stabilimenti,
          l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.  trasferisce
          all'amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie
          d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a
          un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle  risorse  di
          cui  all'articolo  3,  comma   1,   decimo   periodo,   del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le  risorse
          di cui al primo periodo possono essere incrementate fino  a
          150  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  di   cui
          all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del  decreto-legge
          5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1-sexies,
          del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,  recante:
          «Misure urgenti per il sostegno al sistema  creditizio  del
          Mezzogiorno  e  per  la  realizzazione  di  una  banca   di
          investimento», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
          febbraio 2020, n. 5, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 14 febbraio 2020, n. 37, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.   1   (Ricapitalizzazione   della   Banca   del
          Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - (omissis) 
                1-sexies. Al fine di supportare  le  indifferibili  e
          urgenti esigenze di  continuita'  produttiva  e  aziendale,
          indispensabile a  preservare  la  funzionalita'  produttiva
          degli impianti siderurgici della Societa' ILVA  S.p.A.,  di
          cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  3  dicembre
          2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre  2012,  n.  231,  e  assicurare  la   salvaguardia
          dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro,  qualora
          le societa' che gestiscono  gli  impianti  anzidetti  siano
          ammesse alla procedura  di  amministrazione  straordinaria,
          possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle
          finanze uno o piu' finanziamenti  a  titolo  oneroso  della
          durata massima di cinque anni,  in  favore  delle  medesime
          societa', nel limite massimo di 320  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di  un
          tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed  e'
          soggetto a  restituzione,  per  capitale  e  interessi,  in
          prededuzione rispetto ad  ogni  altra  posizione  debitoria
          della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice
          della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui
          al presente comma e'  concesso  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  previa  richiesta
          motivata del commissario  straordinario.  Per  l'attuazione
          del presente  comma  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze si  avvale  di  primarie  istituzioni  finanziarie,
          senza applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
          6, comma 7,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
          728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
                (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  1,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13  (Disposizioni  in  materia  di  risanamento
          ambientale  da  parte  dell'Amministrazione   straordinaria
          ILVA). - 1. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste
          dall'articolo  1,  comma  6-undecies  del  decreto-legge  4
          dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1°  febbraio  2016,  n.  13,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo  3,  comma  1  del  decreto-legge  5
          gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora  la  confisca  abbia  ad
          oggetto le obbligazioni di cui alla predetta  disposizione,
          ferma  la  destinazione  delle   somme   rivenienti   dalla
          sottoscrizione delle obbligazioni per le finalita'  di  cui
          al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma  1  del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  4  marzo  2015,  n.  20,   il
          finanziamento di  cui  all'articolo  1,  comma  6-bis,  del
          decreto-legge n. 191 del 2015 e' estinto mediante  utilizzo
          delle risorse finanziarie  derivanti  dalla  sottoscrizione
          delle suddette  obbligazioni.  I  crediti  derivanti  dalla
          sottoscrizione delle  suddette  obbligazioni  sono  estinti
          fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e  dei  costi
          sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente
          costituito  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  4  marzo  2015,  n.  20,  per
          l'attuazione  e   la   realizzazione   di   interventi   di
          risanamento e bonifica ambientale, compresi gli  interventi
          gia' autorizzati a valere sui finanziamenti statali di  cui
          all'articolo 1, comma 6-bis del  decreto-legge  4  dicembre
          2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          febbraio  2016,  n.  13,  nonche'  per  l'attuazione  degli
          interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo
          2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle
          spese e dei costi sostenuti. 
                (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1  (Disposizioni  urgenti
          per  l'esercizio  di  imprese   di   interesse   strategico
          nazionale in  crisi  e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e
          dell'area di Taranto), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1.  Nell'ambito
          della procedura di amministrazione straordinaria di cui  al
          decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
          e' autorizzato a richiedere il  trasferimento  delle  somme
          sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso  ai
          sensi   dell'articolo   1,    comma    11-quinquies,    del
          decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   A   seguito
          dell'apertura   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria,  l'organo  commissariale  e'  autorizzato  a
          richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente  disponga
          l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
          capitale, per  la  sottoscrizione  di  obbligazioni  emesse
          dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
          derivante  dalla  sottoscrizione  delle   obbligazioni   e'
          prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ma
          subordinato alla soddisfazione,  nell'ordine,  dei  crediti
          prededucibili di tutti gli altri creditori della  procedura
          di  amministrazione  straordinaria  nonche'  dei  creditori
          privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
          del codice civile.  L'emissione  e'  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo 2412, sesto  comma,  del  codice  civile.  Le
          obbligazioni  sono  emesse  a  un   tasso   di   rendimento
          parametrato a  quello  mediamente  praticato  sui  rapporti
          intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
          sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
          obbligazioni.  Le  obbligazioni  di  nuova  emissione  sono
          nominative  e  devono  essere  intestate  al  Fondo   unico
          giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A.  quale
          gestore ex lege del predetto  Fondo.  Il  versamento  delle
          somme sequestrate avviene al momento  della  sottoscrizione
          delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di  queste
          ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
          S.p.A. devono svolgersi, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n.  61,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria  procedente.
          Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
          sono versate  in  un  patrimonio  dell'emittente  destinato
          all'attuazione e alla realizzazione del piano delle  misure
          e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria
          dell'impresa  in  amministrazione   straordinaria,   previa
          restituzione dei finanziamenti statali di cui  all'articolo
          1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2016, n. 13, per la parte  eventualmente  erogata,  e,  nei
          limiti delle disponibilita'  residue,  a  interventi  volti
          alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
          di  bonifica  ambientale  secondo  le  modalita'   previste
          dall'ordinamento vigente. Ove le bonifiche ambientali siano
          completate, le ulteriori disponibilita'  che  eventualmente
          residuano  possono  essere  destinate  per   un   ammontare
          determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica di concerto con i Ministri delle imprese  e  del
          made in  Italy  e  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  Sud  e  di
          politiche di coesione, sentito il Presidente della  regione
          Puglia,  a  progetti   di   decarbonizzazione   del   ciclo
          produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento  siderurgico
          di Taranto, proposti anche dal gestore  dello  stabilimento
          stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
          che  puo'  a  tal  fine   avvalersi   del   gestore   dello
          stabilimento ovvero di  organismi  in  house  dello  Stato.
          Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
          fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  I
          criteri e  le  modalita'  di  valutazione,  approvazione  e
          attuazione  dei  progetti  di  decarbonizzazione  da  parte
          dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.  sono  individuati
          con il decreto di  cui  al  decimo  periodo,  che  contiene
          altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
          dei predetti progetti. E' fatta salva la  facolta'  per  il
          gestore  dello  stabilimento  di  presentare  progetti   di
          decarbonizzazione ad integrazione di  quelli  previsti  dal
          decimo periodo, da attuare  con  oneri  a  proprio  carico,
          comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, e sottoposti alla valutazione e  approvazione  da
          parte dell'organo commissariale di ILVA  S.p.A.  secondo  i
          criteri e le modalita'  indicati  nel  decreto  di  cui  al
          medesimo decimo periodo. 
                (Omissis)».