Art. 13
Misure finanziarie urgenti per assicurare
la continuita' operativa degli impianti ex ILVA
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo
periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo,
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».
2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' per
l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare
delle spese e dei costi sostenuti».
2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «salute, di ripristino e di
bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento
vigente» sono inserite le seguenti: «. Ove le bonifiche ambientali
siano completate, le ulteriori disponibilita' che eventualmente
residuano possono essere destinate» e la parola: «, nonche'» e'
soppressa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, n.
100, S.O. n. 19, come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Misure urgenti per assicurare la
continuita' operativa degli impianti ex Ilva). - 1. Al fine
di assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale e la tutela
dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei
lavoratori addetti ai predetti stabilimenti,
l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce
all'amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie
d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a
un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Le risorse
di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a
150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-sexies,
del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante:
«Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di
investimento», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
febbraio 2020, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 14 febbraio 2020, n. 37, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - (omissis)
1-sexies. Al fine di supportare le indifferibili e
urgenti esigenze di continuita' produttiva e aziendale,
indispensabile a preservare la funzionalita' produttiva
degli impianti siderurgici della Societa' ILVA S.p.A., di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia
dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora
le societa' che gestiscono gli impianti anzidetti siano
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria,
possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle
finanze uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della
durata massima di cinque anni, in favore delle medesime
societa', nel limite massimo di 320 milioni di euro per
l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un
tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed e'
soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in
prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria
della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui
al presente comma e' concesso con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy, previa richiesta
motivata del commissario straordinario. Per l'attuazione
del presente comma il Ministero dell'economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie,
senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di risanamento
ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria
ILVA). - 1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad
oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione,
ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla
sottoscrizione delle obbligazioni per le finalita' di cui
al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il
finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge n. 191 del 2015 e' estinto mediante utilizzo
delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione
delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla
sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti
fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi
sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente
costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per
l'attuazione e la realizzazione di interventi di
risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi
gia' autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui
all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre
2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13, nonche' per l'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle
spese e dei costi sostenuti.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti
per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato
all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei
limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
di bonifica ambientale secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente. Ove le bonifiche ambientali siano
completate, le ulteriori disponibilita' che eventualmente
residuano possono essere destinate per un ammontare
determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata in materia di Sud e di
politiche di coesione, sentito il Presidente della regione
Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo
produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico
di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento
stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello
stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato.
Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. I
criteri e le modalita' di valutazione, approvazione e
attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte
dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati
con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene
altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
dei predetti progetti. E' fatta salva la facolta' per il
gestore dello stabilimento di presentare progetti di
decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal
decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da
parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i
criteri e le modalita' indicati nel decreto di cui al
medesimo decimo periodo.
(Omissis)».