Art. 14 
 
               Rapporto di sicurezza per gli impianti 
                  di interesse strategico nazionale 
 
  1. All'articolo 17, comma 3,  del  decreto  legislativo  26  giugno
2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  gli
impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione  del
rapporto di sicurezza emergono carenze  dalle  quali  non  deriva  un
rischio grave e imminente, il CTR dispone in via  cautelativa  misure
di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi
per la definitiva trasmissione del  rapporto  di  sicurezza.  Decorso
tale  termine,  qualora  le  misure  adottate  dal  gestore  per   la
prevenzione  e  la  limitazione  delle  conseguenze  degli  incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la  limitazione
o il divieto di esercizio. La limitazione di  esercizio  e'  disposta
con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura  o  alla
infrastruttura  cui   e'   specificamente   riferibile   la   carenza
rilevata.». 
  2. Al fine  di  assicurare  la  pronta  operativita'  e  l'efficace
svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, ivi comprese quelle previste dal  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, finalizzate  a  prevenire  incidenti  rilevanti
negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a  quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
217 del 2005, la durata  del  corso  di  formazione  della  procedura
concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra  e  capi  reparto
con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2023,  per  un  numero  di   posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e'  ridotta,  in
via  eccezionale,  a  cinque  settimane.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma e dall'articolo 26,  comma  5,  del  decreto-legge  22
giugno 2023, n. 75, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con  decorrenza  1°
gennaio 2020, per il quale non  si  e'  conclusa  nell'anno  2023  la
selezione interna, complessivamente pari a euro  535.173  per  l'anno
2024, si provvede  quanto  a  euro  300.000  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera  a),
del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  iscritte  nello
stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  e  quanto  a  euro
235.173  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  3. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo,  all'articolo  17-bis,  comma  5,   alinea,   del   decreto
legislativo  29  maggio  2017,  n.  97,  comma  5,  dopo  le  parole:
«specialita'  aeronaviganti,  nautiche  e  dei   sommozzatori»   sono
inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita',  al  personale
che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105   recante:
          «Attuazione  della   direttiva   2012/18/UE   relativa   al
          controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi  con
          sostanze pericolose», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 14 luglio 2015, n. 161, S.O.  n.  38,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Procedura per la valutazione  del  rapporto
          di sicurezza). - (omissis) 
                3. In tutti  gli  altri  casi  il  CTR,  ricevuto  il
          rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato  il
          rapporto di sicurezza, esprime le  valutazioni  di  propria
          competenza entro il  termine  di  quattro  mesi  dall'avvio
          dell'istruttoria,   termine   comprensivo   dei   necessari
          sopralluoghi,  fatte  salve   le   sospensioni   necessarie
          all'acquisizione di  informazioni  supplementari,  che  non
          possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
          conclude  l'istruttoria  sono   indicate   le   valutazioni
          tecniche finali, le eventuali prescrizioni  integrative  e,
          qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
          per  la  limitazione  delle  conseguenze  degli   incidenti
          rilevanti siano nettamente insufficienti,  e'  disposta  la
          limitazione o il divieto di esercizio. Per gli impianti  di
          interesse strategico nazionale, se  dalla  valutazione  del
          rapporto di sicurezza  emergono  carenze  dalle  quali  non
          deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in  via
          cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non
          superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione
          del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le
          misure  adottate  dal  gestore  per  la  prevenzione  e  la
          limitazione delle  conseguenze  degli  incidenti  rilevanti
          siano nettamente insufficienti, e' disposta la  limitazione
          o il divieto di esercizio. La limitazione di  esercizio  e'
          disposta con riferimento all'impianto,  al  deposito,  alla
          attrezzatura o alla infrastruttura  cui  e'  specificamente
          riferibile la carenza rilevata. 
                (omissis)». 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco a norma dell'articolo  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 25 ottobre 2005, n. 249 - S.O. n. 170. 
              -  Si  riporta  l'articolo  12,  comma  1  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante:  «Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  a
          norma dell'articolo 2 della legge  30  settembre  2004,  n.
          252.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  25  ottobre
          2005, n. 249, S.O. n. 170: 
                «Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
          capi reparto).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  capo
          squadra avviene, nel limite dei  posti  disponibili  al  31
          dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
          e  superamento  di  un  successivo  corso   di   formazione
          professionale, della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservato al personale che, alla predetta data, rivesta  la
          qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 
                Omissis». 
              - Si riporta l'articolo 26, comma 5, del  decreto-legge
          22 giugno 2023, n. 75, recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di organizzazione delle pubbliche  amministrazioni,
          di agricoltura, di sport, di lavoro e per  l'organizzazione
          del Giubileo della  Chiesa  cattolica  per  l'anno  2025.»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,
          n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  16  agosto
          2023, n. 190: 
                «Art.  26.  (Riorganizzazione  del  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile   del   Ministero   dell'interno   e    disposizioni
          concernenti il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco).  -
          (omissis) 
                5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  4,  in
          deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e  55,
          comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,
          la durata dei corsi di formazione delle  selezioni  interne
          per la promozione alle qualifiche di pilota  di  aeromobile
          capo squadra,  di  nautico  di  coperta  capo  squadra,  di
          nautico di macchina capo squadra  e  di  sommozzatore  capo
          squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021  e
          1° gennaio 2022, per  un  numero  di  posti  corrispondente
          rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31
          dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,  e'  ridotta,  in  via
          eccezionale, a cinque settimane. 
                (omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 7,  del  decreto-legge
          16 settembre 2008, n. 143, recante: «Interventi urgenti  in
          materia  di   funzionalita'   del   sistema   giudiziario»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  15
          novembre 2008, n. 268: 
                «Art. 2. (Fondo unico giustizia). - (omissis) 
                7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
          dell'interno, sono  stabilite,  fermo  quanto  disposto  al
          comma 5, le quote  delle  risorse  intestate  "Fondo  unico
          giustizia", anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione
          finanziaria, fino ad una percentuale non  superiore  al  30
          per  cento  relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
                  a)  in  misura  non  inferiore  ad  un  terzo,   al
          Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della   sicurezza
          pubblica   e   del   soccorso   pubblico,    fatta    salva
          l'alimentazione del Fondo di solidarieta'  per  le  vittime
          delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera c), della legge 23 febbraio  1999,  n.  44,  e  del
          Fondo di rotazione per la solidarieta'  delle  vittime  dei
          reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge  22
          dicembre 1999, n. 512; 
                  b)  in  misura  non  inferiore  ad  un  terzo,   al
          Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e
          il potenziamento degli  uffici  giudiziari  e  degli  altri
          servizi istituzionali; 
                  c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
                (omissis)». 
              -  Si  riporta   l'articolo   7,   comma   4-bis,   del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  recante:  «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori  interventi  urgenti   di   protezione   civile»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  27  giugno
          2009, n. 147: 
                «Art. 7 (Attivita' urgenti della  Protezione  civile,
          delle Forze di polizia, delle Forze armate). - (omissis) 
                4-bis. Al fine di assicurare  la  piena  operativita'
          del Servizio nazionale di protezione  civile  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa  di
          1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
          esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, comma 5 del
          decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  97,   recante:
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche.»,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie).  -
          (omissis) 
                5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a
          finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato
          nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche  e  dei
          sommozzatori ovvero, nel limite di 25 unita', al  personale
          che, nell'ambito dei ruoli direttivi  del  Corpo  nazionale
          dei  vigili  del  fuoco,  espleta  le   predette   funzioni
          specialistiche,  sono  incrementate  dell'importo  di  euro
          1.200.000. Per il solo anno 2018, gli  accordi  integrativi
          nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e  230,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi
          accessori correlati alle suddette specialita'. A  decorrere
          dall'anno 2019,  il  procedimento  negoziale  di  cui  agli
          articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
          n. 217, definisce: 
                  a)   la   nuova   configurazione   degli   istituti
          retributivi volta a  valorizzare  l'impiego  operativo,  la
          qualificazione e l'esperienza specifica acquisita,  nonche'
          lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; 
                  b) la previsione di benefici economici  finalizzati
          al  mantenimento   delle   indennita'   specialistiche   in
          godimento nei casi di  indisponibilita'  dal  servizio  per
          infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di
          servizio e nei casi  di  decadenza  del  brevetto  o  della
          licenza ovvero del titolo comunque  denominato  abilitativo
          allo  svolgimento  delle  attivita'  di  soccorso   tecnico
          specialistico. 
                (omissis)».