Art. 14
Rapporto di sicurezza per gli impianti
di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli
impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del
rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un
rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure
di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi
per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso
tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la
prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione
o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta
con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla
infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza
rilevata.».
2. Al fine di assicurare la pronta operativita' e l'efficace
svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti
negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura
concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto
con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e' ridotta, in
via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal
presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1°
gennaio 2020, per il quale non si e' conclusa nell'anno 2023 la
selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno
2024, si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro
235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 del presente
articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, comma 5, dopo le parole:
«specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono
inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita', al personale
che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 recante:
«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 luglio 2015, n. 161, S.O. n. 38, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto
di sicurezza). - (omissis)
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il
rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il
rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria
competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non
possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
per la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la
limitazione o il divieto di esercizio. Per gli impianti di
interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del
rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non
deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via
cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non
superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione
del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le
misure adottate dal gestore per la prevenzione e la
limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti
siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione
o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e'
disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla
attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente
riferibile la carenza rilevata.
(omissis)».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 ottobre 2005, n. 249 - S.O. n. 170.
- Si riporta l'articolo 12, comma 1 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.
252.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre
2005, n. 249, S.O. n. 170:
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo
squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la
qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
Omissis».
- Si riporta l'articolo 26, comma 5, del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto
2023, n. 190:
«Art. 26. (Riorganizzazione del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno e disposizioni
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
(omissis)
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, in
deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne
per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile
capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di
nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo
squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e
1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente
rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, e' ridotta, in via
eccezionale, a cinque settimane.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, recante: «Interventi urgenti in
materia di funzionalita' del sistema giudiziario»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15
novembre 2008, n. 268:
«Art. 2. (Fondo unico giustizia). - (omissis)
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico
giustizia", anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al
Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva
l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime
delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del
Fondo di rotazione per la solidarieta' delle vittime dei
reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22
dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al
Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e
il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri
servizi istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 7, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno
2009, n. 147:
«Art. 7 (Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate). - (omissis)
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita'
del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, comma 5 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante:
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). -
(omissis)
5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a
finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato
nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei
sommozzatori ovvero, nel limite di 25 unita', al personale
che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni
specialistiche, sono incrementate dell'importo di euro
1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi
nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi
accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere
dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli
articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, definisce:
a) la nuova configurazione degli istituti
retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la
qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche'
lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita';
b) la previsione di benefici economici finalizzati
al mantenimento delle indennita' specialistiche in
godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per
infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di
servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della
licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo
allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico
specialistico.
(omissis)».