Art. 15
Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di
imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale
1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.
13, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Sino a tale
data puo' essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al
termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla
legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle
imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.».
2. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se
ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita,
l'affittuario puo' essere individuato anche in deroga a quanto sopra
prescritto. In tal caso il contratto di affitto e' risolutivamente
condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una
relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al
Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di
sorveglianza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8.4, del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con
modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante:
«Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 2016, n. 26, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie). - (omissis)
8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei
complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato
a norma del comma 8.1 definisce altresi' le modalita'
attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento,
i commissari della procedura di amministrazione
straordinaria svolgono o proseguono le attivita', esecutive
e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai
sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma
dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino
alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del
predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato
ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge, e
comunque fino alla definitiva cessione dei complessi
aziendali. Sino a tale data puo' essere prorogato, su
istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo
previsto dalla legge, anche il programma delle
amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei
predetti complessi aziendali. Entro tale termine, i
commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e
realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), ulteriori interventi di
decontaminazione e risanamento ambientale non previsti
nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente
connessi, anche mediante formazione e impiego del personale
delle societa' in amministrazione straordinaria non
altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il
reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo
produttivo. I commissari straordinari specificano, nella
relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di
decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato
di attuazione. Il decreto di cessazione dell'esercizio
dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e' adottato a seguito
dell'intervenuta integrale cessazione, da parte
dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e
funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse
all'attuazione del Piano approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105,
come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1,
ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi
del presente comma.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2004, n. 42, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4. (Accertamento dello stato di insolvenza e
programma del commissario straordinario). - 1. Il
tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni
dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2,
comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo
ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui
all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza
dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo
n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data
del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
270, in quanto compatibili.
1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di
dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti
l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti
dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
2. Salvo che per le imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, per le quali sia stato fatto
immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater
del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro
centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle
attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54
del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
b), del decreto medesimo, considerando specificamente,
anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei
piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano
investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa
in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il
commissario presenta al giudice delegato la relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause di
insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed
estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione.
2-bis. Un estratto della relazione e del programma e'
pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con
l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione
e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a
rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita'
stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con
riferimento alla relazione, la disposizione di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine
per la presentazione del programma puo' essere prorogato
dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di
ulteriori novanta giorni.
3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, anche in ragione del
protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e
produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella
regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta'
connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il
Ministro dello sviluppo economico, su istanza del
Commissario straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione
di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione
del programma per i gruppi industriali con imprese ed
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa.
4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il
Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il
commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento,
ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.
4-bis. Il programma di cessione puo' anche essere
presentato dal commissario straordinario entro sessanta
giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione
e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo
27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
non superiore a due anni, decorrenti dalla data
dell'autorizzazione.
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della
particolare complessita' delle operazioni attinenti alla
ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi
aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi.
4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il
programma non risulti completato, in ragione delle
conseguenze negative di ordine economico e produttivo
generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse
alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro
dello sviluppo economico, su istanza del commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo'
disporre la proroga del termine di esecuzione del programma
per le imprese con unita' locali nella regione Abruzzo,
fino al 30 giugno 2010.
4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, in ragione del protrarsi
delle conseguenze di ordine economico e produttivo
determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo che continuano a generare complessita' nelle
operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione
a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del Commissario straordinario,
sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per i
gruppi industriali con imprese o unita' locali nella
regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per
l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77.
4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il
commissario straordinario individua l'affittuario o
l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che
garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
continuita' produttiva dello stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale anche con riferimento alla
garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonche' la
rapidita' ed efficienza dell'intervento, anche con
riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto
dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai
Trattati sottoscritti dall'Italia. Se ricorrono ragioni di
urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario
puo' essere individuato anche in deroga a quanto sopra
prescritto. In tal caso il contratto di affitto e'
risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario
straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza
riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del
made in Italy e al comitato di sorveglianza.
Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono
inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia
effettuata da primaria istituzione finanziaria o di
consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente,
individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le offerte
sono corredate da un piano industriale e finanziario nel
quale devono essere indicati gli investimenti, con le
risorse finanziarie necessarie e le relative modalita' di
copertura, che si intendono effettuare per garantire le
predette finalita' nonche' gli obiettivi strategici della
produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Si
applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo
104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo
104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al
comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si
sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i
commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di
concentrazione connesse o contestuali o comunque previste
nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5,
rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse
dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli
2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di
concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le parti sono,
comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di
imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose per i consumatori in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure
con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie;
definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre
anni, entro il quale le posizioni di monopolio
eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di
inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si
applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.
4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al presente decreto e
lo stato economico e finanziario di tali imprese non
comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il
venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle
stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni,
licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio
e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data
di sottoposizione delle stesse alla procedura prevista dal
presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende
e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le
autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o
altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti
all'affittuario o all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per
un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato
autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in
tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica
relazione del commissario straordinario, l'utile
prosecuzione dell'esercizio d'impresa.».