Art. 15 
 
Termini e procedure in materia di  amministrazioni  straordinarie  di
  imprese  che  gestiscono  stabilimenti  di   interesse   strategico
  nazionale 
 
  1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.
13, dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Sino  a  tale
data puo' essere prorogato, su istanza dei commissari, in  deroga  al
termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto  dalla
legge, anche il programma delle amministrazioni  straordinarie  delle
imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.». 
  2. All'articolo 4, comma 4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, dopo il primo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Se
ricorrono ragioni di  urgenza  nelle  more  della  prevista  vendita,
l'affittuario puo' essere individuato anche in deroga a quanto  sopra
prescritto. In tal caso il contratto di  affitto  e'  risolutivamente
condizionato alla vendita. Il commissario  straordinario  redige  una
relazione sulle ragioni di urgenza  riscontrate  e  la  trasmette  al
Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e  al  comitato  di
sorveglianza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  8.4,  del
          decreto-legge 4  dicembre  2015,  n.  191,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante:
          «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi
          aziendali  del  Gruppo  ILVA»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 febbraio 2016, n.  26,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. (Accelerazione procedimento  di  cessione  e
          disposizioni finanziarie). - (omissis) 
                8.4. Il contratto che  regola  il  trasferimento  dei
          complessi aziendali in capo all'aggiudicatario  individuato
          a norma del  comma  8.1  definisce  altresi'  le  modalita'
          attraverso cui, successivamente al suddetto  trasferimento,
          i   commissari   della   procedura    di    amministrazione
          straordinaria svolgono o proseguono le attivita', esecutive
          e  di  vigilanza,  funzionali  all'attuazione   del   Piano
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 maggio 2014, n. 105,  come  eventualmente  modificato  ai
          sensi del comma 8.1. Il termine  di  durata  del  programma
          dell'amministrazione straordinaria si intende  esteso  sino
          alla scadenza  del  termine  ultimo  per  l'attuazione  del
          predetto Piano, come eventualmente modificato  o  prorogato
          ai sensi del comma  8.1  o  di  altra  norma  di  legge,  e
          comunque  fino  alla  definitiva  cessione  dei   complessi
          aziendali. Sino a  tale  data  puo'  essere  prorogato,  su
          istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39,  ovvero  a  qualsiasi  altro  termine  massimo
          previsto   dalla   legge,   anche   il   programma    delle
          amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei
          predetti  complessi  aziendali.  Entro  tale   termine,   i
          commissari straordinari sono autorizzati ad  individuare  e
          realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per la  prevenzione
          e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia)  e
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale     (ISPRA),     ulteriori     interventi     di
          decontaminazione  e  risanamento  ambientale  non  previsti
          nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente
          connessi, anche mediante formazione e impiego del personale
          delle  societa'  in   amministrazione   straordinaria   non
          altrimenti   impegnato,   allo   scopo   di   favorire   il
          reinserimento del personale stesso  nell'ambito  del  ciclo
          produttivo. I commissari  straordinari  specificano,  nella
          relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi  di
          decontaminazione e risanamento ambientale e il  loro  stato
          di attuazione.  Il  decreto  di  cessazione  dell'esercizio
          dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo
          8  luglio   1999,   n.   270,   e'   adottato   a   seguito
          dell'intervenuta    integrale    cessazione,    da    parte
          dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e
          funzioni,   anche   di   vigilanza,    comunque    connesse
          all'attuazione  del  Piano  approvato   con   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.  105,
          come eventualmente  modificato  ai  sensi  del  comma  8.1,
          ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai  sensi
          del presente comma. 
                (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2004, n. 42, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 4. (Accertamento dello stato  di  insolvenza  e
          programma  del  commissario   straordinario).   -   1.   Il
          tribunale, con sentenza pubblicata  entro  quindici  giorni
          dalla comunicazione del  decreto  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2,  sentiti  il  commissario  straordinario,  ove  lo
          ritenga necessario, e il  debitore  nelle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, dichiara lo  stato  di  insolvenza
          dell'impresa e assume i provvedimenti di  cui  all'articolo
          8, comma 1, lettere a), d) ed e), del  decreto  legislativo
          n. 270. La sentenza determina, con  riferimento  alla  data
          del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
          straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
          270, in quanto compatibili. 
                1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta  di
          dichiarazione dello  stato  di  insolvenza  ovvero  accerti
          l'insussistenza di anche uno solo  dei  requisiti  previsti
          dall'articolo 1, cessano gli effetti  del  decreto  di  cui
          all'articolo 2, comma 2. Restano in  ogni  caso  salvi  gli
          effetti degli atti legalmente compiuti dagli  organi  della
          procedura. 
                2. Salvo che per le imprese di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, secondo periodo, per  le  quali  sia  stato  fatto
          immediato ricorso alla trattativa di cui al comma  4-quater
          del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
          rami e complessi  aziendali  oggetto  della  stessa,  entro
          centottanta giorni dalla data del  decreto  di  nomina,  il
          commissario  straordinario  presenta  al   Ministro   delle
          attivita' produttive il programma di  cui  all'articolo  54
          del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
          di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
          b),  del  decreto  medesimo,  considerando  specificamente,
          anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la  posizione  dei
          piccoli  risparmiatori   persone   fisiche,   che   abbiano
          investito in obbligazioni, emesse o garantite  dall'impresa
          in  amministrazione  straordinaria.   Contestualmente,   il
          commissario  presenta  al  giudice  delegato  la  relazione
          contenente la descrizione particolareggiata delle cause  di
          insolvenza,   prevista   dall'articolo   28   del   decreto
          legislativo n. 270, accompagnata dallo stato  analitico  ed
          estimativo delle attivita'  e  dall'elenco  nominativo  dei
          creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
          cause di prelazione. 
                2-bis. Un estratto della relazione e del programma e'
          pubblicato, tempestivamente, in  almeno  due  quotidiani  a
          diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
          modalita'  ritenuta  idonea  dal  giudice   delegato,   con
          l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
          ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne  visione
          e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento  a
          rete informatica accessibile al pubblico secondo  modalita'
          stabilite dal  giudice  delegato.  Si  applica,  anche  con
          riferimento  alla  relazione,  la   disposizione   di   cui
          all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270. 
                3. Su richiesta motivata del commissario, il  termine
          per la presentazione del programma  puo'  essere  prorogato
          dal Ministro delle attivita' produttive, per  non  piu'  di
          ulteriori novanta giorni. 
                3-bis. Nel caso in cui  al  termine  di  scadenza  il
          programma non risulti  completato,  anche  in  ragione  del
          protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico  e
          produttivo generate dagli eventi  sismici  del  2009  nella
          regione  Abruzzo,  nonche'  delle  conseguenti  difficolta'
          connesse alla definizione dei  problemi  occupazionali,  il
          Ministro  dello  sviluppo   economico,   su   istanza   del
          Commissario   straordinario,   sentito   il   Comitato   di
          sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione
          di euro per il 2010 la proroga del  termine  di  esecuzione
          del programma per  i  gruppi  industriali  con  imprese  ed
          unita' locali nella regione Abruzzo, fino  al  31  dicembre
          2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa. 
                4. Qualora non  sia  possibile  adottare,  oppure  il
          Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
          comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
          decreto  legislativo  n.  270,  il  tribunale,  sentito  il
          commissario straordinario,  dispone  la  conversione  della
          procedura di amministrazione straordinaria  in  fallimento,
          ferma restando la disciplina dell'articolo 70  del  decreto
          legislativo n. 270. 
                4-bis. Il programma di  cessione  puo'  anche  essere
          presentato dal  commissario  straordinario  entro  sessanta
          giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
          programma di ristrutturazione. Se il programma di  cessione
          e' autorizzato, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
          prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
          non  superiore  a   due   anni,   decorrenti   dalla   data
          dell'autorizzazione. 
                4-ter. Nel caso in cui  al  termine  di  scadenza  il
          programma risulti eseguito solo in parte, in ragione  della
          particolare complessita' delle  operazioni  attinenti  alla
          ristrutturazione o alla  cessione  a  terzi  dei  complessi
          aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
          problemi  occupazionali,   il   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  su  istanza  del   commissario   straordinario,
          sentito il  comitato  di  sorveglianza,  puo'  disporre  la
          proroga del termine di  esecuzione  del  programma  per  un
          massimo di dodici mesi. 
                4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza,  il
          programma  non  risulti  completato,   in   ragione   delle
          conseguenze  negative  di  ordine  economico  e  produttivo
          generate  dagli  eventi  sismici  del  2009  nella  regione
          Abruzzo, nonche'  delle  conseguenti  difficolta'  connesse
          alla definizione dei problemi  occupazionali,  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  su  istanza  del   commissario
          straordinario, sentito il comitato  di  sorveglianza,  puo'
          disporre la proroga del termine di esecuzione del programma
          per le imprese con unita'  locali  nella  regione  Abruzzo,
          fino al 30 giugno 2010. 
                4-ter.2. Nel caso in cui al termine  di  scadenza  il
          programma non risulti completato, in ragione del  protrarsi
          delle  conseguenze  di  ordine   economico   e   produttivo
          determinate dagli eventi sismici  del  2009  nella  regione
          Abruzzo  che  continuano  a  generare  complessita'   nelle
          operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla  cessione
          a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo
          economico,  su  istanza  del   Commissario   straordinario,
          sentito il  Comitato  di  sorveglianza,  puo'  disporre  la
          proroga del termine  di  esecuzione  del  programma  per  i
          gruppi  industriali  con  imprese  o  unita'  locali  nella
          regione  Abruzzo,  fino  al  30  giugno  2011.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma, nel limite massimo di  2.500.000  euro  per
          l'anno 2011, si provvede a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,
          n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2009, n. 77. 
                4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi  di
          trasparenza  e  non  discriminazione  per  ogni  operazione
          disciplinata dal presente decreto, in  deroga  al  disposto
          dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.
          270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo  2,
          comma 2, secondo periodo, e alle  imprese  del  gruppo,  il
          commissario   straordinario   individua   l'affittuario   o
          l'acquirente, a trattativa  privata,  tra  i  soggetti  che
          garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel  medio
          periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
          continuita' produttiva dello  stabilimento  industriale  di
          interesse strategico nazionale anche con  riferimento  alla
          garanzia di  adeguati  livelli  occupazionali,  nonche'  la
          rapidita'  ed   efficienza   dell'intervento,   anche   con
          riferimento ai profili di tutela ambientale e  il  rispetto
          dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale  e  dai
          Trattati sottoscritti dall'Italia. Se ricorrono ragioni  di
          urgenza nelle more della  prevista  vendita,  l'affittuario
          puo' essere individuato anche  in  deroga  a  quanto  sopra
          prescritto.  In  tal  caso  il  contratto  di  affitto   e'
          risolutivamente condizionato alla vendita.  Il  commissario
          straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza
          riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e  del
          made in Italy e al comitato di sorveglianza. 
                Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono
          inferiori a quelli di mercato come  risultanti  da  perizia
          effettuata  da  primaria  istituzione  finanziaria   o   di
          consulenza aziendale con funzione di esperto  indipendente,
          individuate,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico.  Le  offerte
          sono corredate da un piano industriale  e  finanziario  nel
          quale devono  essere  indicati  gli  investimenti,  con  le
          risorse finanziarie necessarie e le relative  modalita'  di
          copertura, che si intendono  effettuare  per  garantire  le
          predette finalita' nonche' gli obiettivi  strategici  della
          produzione industriale degli stabilimenti  del  gruppo.  Si
          applicano i  commi  terzo,  quinto  e  sesto  dell'articolo
          104-bis  del  regio  decreto  16  marzo   1942,   n.   267.
          L'autorizzazione  di  cui  al  quinto  comma  dell'articolo
          104-bis del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e'
          rilasciata dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  al
          comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si
          sostituisce il comitato di  sorveglianza.  Si  applicano  i
          commi dal  quarto  al  nono  dell'articolo  105  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
                4-quinquies. Con  riferimento  alle  imprese  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni  di
          concentrazione connesse o contestuali o  comunque  previste
          nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
          presente   articolo,   ovvero    nel    provvedimento    di
          autorizzazione  di  cui  al  comma   1   dell'articolo   5,
          rispondono a preminenti interessi generali e  sono  escluse
          dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli  articoli
          2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla
          normativa comunitaria, qualora le  suddette  operazioni  di
          concentrazione rientrino  nella  competenza  dell'Autorita'
          garante della concorrenza e del  mercato,  le  parti  sono,
          comunque, tenute a notificare preventivamente  le  suddette
          operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure
          comportamentali  idonee   a   prevenire   il   rischio   di
          imposizione  di  prezzi  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente   gravose   per   i   consumatori    in
          conseguenza  dell'operazione.  L'Autorita',   con   propria
          deliberazione   adottata   entro   trenta   giorni    dalla
          comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure
          con le modificazioni e  integrazioni  ritenute  necessarie;
          definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre
          anni,  entro   il   quale   le   posizioni   di   monopolio
          eventualmente determinatesi  devono  cessare.  In  caso  di
          inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
          19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si
          applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009. 
                4-sexies.   L'ammissione   delle   imprese   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
          amministrazione straordinaria di cui al presente decreto  e
          lo stato  economico  e  finanziario  di  tali  imprese  non
          comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla  data  di
          ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il
          venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo  alle
          stesse,  delle  eventuali  autorizzazioni,  certificazioni,
          licenze, concessioni o altri atti o titoli per  l'esercizio
          e la conduzione delle relative attivita' svolte  alla  data
          di sottoposizione delle stesse alla procedura prevista  dal
          presente decreto. In caso di affitto o cessione di  aziende
          e rami  di  aziende  ai  sensi  del  presente  decreto,  le
          autorizzazioni,  certificazioni,  licenze,  concessioni   o
          altri  atti  o  titoli  sono   rispettivamente   trasferiti
          all'affittuario o all'acquirente. 
                4-septies. Per le procedure il cui programma  risulti
          gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che,  in  ragione
          della loro particolare  complessita',  non  possano  essere
          definite entro il termine indicato al  suddetto  comma,  il
          Ministro dello sviluppo  economico  puo'  disporre  con  le
          medesime modalita'  un'ulteriore  proroga  del  termine  di
          esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi,  o  per
          un massimo di 24  mesi  nel  caso  in  cui,  essendo  stato
          autorizzato  un  programma  di   cessione   dei   complessi
          aziendali, tale cessione  non  sia  ancora  realizzata,  in
          tutto o in parte, e risulti, sulla base  di  una  specifica
          relazione   del    commissario    straordinario,    l'utile
          prosecuzione dell'esercizio d'impresa.».