Art. 15 - ter 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          recante: «Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
          Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del
          24 ottobre 2001, n. 248.