Art. 38
Accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INAPP
e disposizioni transitorie
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, al fine di garantire la continuita' delle
attivita' svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a
seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonche' per
obiettivi di interesse comune di analisi, il Ministero medesimo puo'
avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale
dell'INAPP fino ad un massimo di unita' di personale pari a quello
trasferito dall'ANPAL, mediante apposita convenzione non onerosa. Gli
oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.
2. In fase di prima attuazione, fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione, al fine di garantire la continuita'
amministrativa, le funzioni di ANPAL, trasferite al Ministero, per
effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 75 del 2023, continuano ad essere svolte dal
personale trasferito dall'ANPAL.
3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non
regolamentare di cui all'articolo 17, ciascuna Direzione generale
opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non
generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di
attribuzione.
4. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dei Capi
Dipartimento e dirigenziali seguendo le modalita', le procedure e i
criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del
2001. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano
ad avere efficacia quelli gia' conferiti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.
Note all'art. 38:
- Per l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 22
giugno 22 giugno 2023, n. 75 si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.