Art. 19 
 
Disposizioni  per  l'attuazione  della  Misura  5  -   Componente   2
  Infrastrutture sociali, famiglie, comunita'  e  terzo  settore  del
  PNRR in materia di sport e inclusione sociale 
 
  1. Al fine di garantire il  raggiungimento  degli  obiettivi  della
Missione 5,  Componente  2,  investimento  3.1  «Sport  e  inclusione
sociale» del PNRR,  per  gli  interventi  relativi  all'impiantistica
sportiva  finanziati  in  tutto  o  in  parte  con  fondi  PNRR,   il
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
puo' autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta
nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati  registrati,
anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.  Per  gli  interventi
che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo  per  l'avvio  delle
opere  indifferibili  di  cui   all'articolo   26,   comma   7,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al
comma  7-bis,  lettera  e),  del  medesimo  articolo  26  e  di   cui
all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre  2022,
n. 197. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento per
lo sport della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  sulla  base
degli indirizzi dell'Autorita' di governo competente  in  materia  di
sport, e' autorizzato  a  riprogrammare  le  risorse  afferenti  alla
misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a  revoche
ovvero  a  rinunce  da  parte  dei   soggetti   attuatori,   per   la
realizzazione di nuove palestre  pubbliche  nei  Comuni  delle  isole
minori marine, ovvero per l'efficientamento  energetico  di  impianti
sportivi di proprieta' pubblica destinati esclusivamente alla pratica
di sport invernali, fermo restando il rispetto delle  condizionalita'
e del cronoprogramma del PNRR.