Art. 16
Offerta e raccolta del gioco
1. L'offerta e la raccolta del gioco e' effettuata dal
concessionario sotto la sua responsabilita', attraverso la propria
rete telematica. Nessuna responsabilita' e' imputata all'Agenzia per
atti e fatti posti in essere dal concessionario nell'esercizio di
questa attivita'.