Art. 19
Comunicazioni degli esiti di gioco
1. Il regolamento di gioco con vincita in denaro stabilisce quali
comunicazioni relative agli esiti del gioco sono effettuate sul sito
informatico del concessionario e, in materia di scommesse, quali sono
le validazioni dei risultati riportate sul medesimo sito.
2. Sul sito istituzionale del concessionario sono altresi'
riportate, per i giochi basati su quote, la misura delle quote, delle
vincite, nonche' le relative probabilita'.
3. Il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di
cui ai commi 1 e 2 sono riportate anche sul sito istituzionale
dell'Agenzia.