Art. 24
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12,
commi 1, 2 e 4 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1. Le violazioni delle prescrizioni stabilite dai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono accertate
dai comuni competenti in base al luogo in cui e' commesso il fatto
illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale, e da ogni
altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente.
2. Le violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 e 2 del citato
articolo 12 sono accertate tramite l'utilizzo di strumentazione
preposta alla scansione del codice univoco di identificazione
rilasciato alla guida turistica, anche temporanea, e con ogni altro
mezzo idoneo a verificare l'effettiva iscrizione della guida
turistica nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero del
turismo.
3. Il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al
pubblico, segnala le eventuali violazioni dei divieti prescritti dai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190,
ai competenti organi di polizia locale per i conseguenti accertamenti
e l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
Note all'art. 24:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato
«Divieti e sanzioni»:
«1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od
offrire le attivita' proprie della professione di guida
turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione
della presente legge e senza la relativa iscrizione
nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste
dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per
le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
e' stato pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 101, rubricato
«Istituti e luoghi della cultura»:
«1. Ai fini del presente codice sono istituti e
luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi,
le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato
dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da
una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,
una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche'
i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».