Art. 24 
 
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12,
  commi 1, 2 e 4 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 
 
  1. Le violazioni delle prescrizioni stabilite dai commi 1,  2  e  4
dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono accertate
dai comuni competenti in base al luogo in cui e'  commesso  il  fatto
illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale,  e  da  ogni
altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente. 
  2. Le violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 e 2 del  citato
articolo 12  sono  accertate  tramite  l'utilizzo  di  strumentazione
preposta  alla  scansione  del  codice  univoco  di   identificazione
rilasciato alla guida turistica, anche temporanea, e con  ogni  altro
mezzo  idoneo  a  verificare  l'effettiva  iscrizione   della   guida
turistica nell'elenco nazionale istituito  presso  il  Ministero  del
turismo. 
  3. Il personale in servizio presso gli istituti e  i  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n.  42,  anche  appartenenti  a  soggetti  privati,  aperti  al
pubblico, segnala le eventuali violazioni dei divieti prescritti  dai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190,
ai competenti organi di polizia locale per i conseguenti accertamenti
e l'eventuale irrogazione delle sanzioni. 
 
          Note all'art. 24: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12,  rubricato
          «Divieti e sanzioni»: 
                «1. E'  fatto  divieto  a  chiunque  di  svolgere  od
          offrire le attivita' proprie  della  professione  di  guida
          turistica, di cui all'articolo 2, comma  2,  in  violazione
          della  presente  legge  e  senza  la  relativa   iscrizione
          nell'elenco nazionale, fatte salve  le  eccezioni  previste
          dall'articolo 3, comma 2. 
                2. E' fatto divieto a chiunque non  sia  in  possesso
          della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
          di altri segni distintivi idonei alla  sua  identificazione
          come guida turistica. 
                3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
          a tour operator e a ogni  altro  intermediario  di  servizi
          turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
          digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
          delle guide turistiche, di soggetti che non siano  iscritti
          nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
          ai tour operator e a ogni altro  intermediario  di  servizi
          turistici  e'  fatto  obbligo  di  indicare  il  numero  di
          iscrizione  presente  nell'elenco  nazionale  della   guida
          turistica che presta la propria attivita'. 
                4. E'  fatto  divieto  a  chiunque  di  interdire  o,
          comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e  lo
          svolgimento della relativa attivita' in tutti gli  istituti
          e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  anche  appartenenti  a
          soggetti privati, aperti al pubblico. 
                5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  per  la
          violazione dei divieti di cui ai commi  1,  2,  3  e  4  si
          applica la sanzione amministrativa da  euro  3.000  a  euro
          12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e  da
          euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
          responsabili degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura
          aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 
                6. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 11, si applica la sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 1.500. 
                7.   In   caso   di   violazione   dell'obbligo    di
          presentazione  della  dichiarazione   preventiva   di   cui
          all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
          amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 
                8. Alle funzioni di controllo  provvedono  i  comuni,
          attraverso gli organi  di  polizia  locale,  e  ogni  altro
          soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
          competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
          del Ministro del turismo, da adottare entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                9. Il  comune  nel  cui  territorio  e'  commessa  la
          violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
          sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 
                10. Per quanto non previsto dalla presente legge  per
          le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
          cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,
          e' stato pubblicato  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  101,  rubricato
          «Istituti e luoghi della cultura»: 
                «1. Ai fini  del  presente  codice  sono  istituti  e
          luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi,
          le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 
                2. Si intende per: 
                  a)   "museo",   una   struttura   permanente    che
          acquisisce,  cataloga,  conserva,  ordina  ed  espone  beni
          culturali per finalita' di educazione e di studio; 
                  b)  "biblioteca",  una  struttura  permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
                  c)  "archivio",  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                  d)  "area  archeologica",  un  sito  caratterizzato
          dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                  e) "parco  archeologico",  un  ambito  territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                  f) "complesso monumentale", un insieme  formato  da
          una pluralita' di  fabbricati  edificati  anche  in  epoche
          diverse, che con il tempo hanno  acquisito,  come  insieme,
          una    autonoma    rilevanza    artistica,    storica     o
          etnoantropologica. 
                3. Gli istituti ed i luoghi di cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
                4. Le strutture espositive e di consultazione nonche'
          i luoghi di cui al comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.».