Art. 26
Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12,
comma 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190
1. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di
comportamento previsti dall'articolo 11 della legge 13 dicembre 2023,
n. 190, il comune competente in base al luogo di esecuzione della
prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli
organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato secondo
la normativa vigente hanno il potere di chiedere al professionista
l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento e la
documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi informativi
riguardanti i costi della prestazione professionale di cui alla
lettera b) del medesimo articolo 11.
Note all'art. 26:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, rubricato
«Obblighi di comportamento»:
«1. Nell'esercizio della propria attivita', la guida
turistica ha l'obbligo di:
a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire
ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,
delle autorita' di pubblica sicurezza e di ogni altro
soggetto autorizzato;
b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui
costi della prestazione professionale.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 12,
rubricato «Divieti e sanzioni»:
«1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od
offrire le attivita' proprie della professione di guida
turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione
della presente legge e senza la relativa iscrizione
nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste
dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per
le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».