Art. 26 Modalita' di accertamento delle violazioni previste dall'articolo 12, comma 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 1. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comportamento previsti dall'articolo 11 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, il comune competente in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente hanno il potere di chiedere al professionista l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento e la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi informativi riguardanti i costi della prestazione professionale di cui alla lettera b) del medesimo articolo 11.
Note all'art. 26: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 11, rubricato «Obblighi di comportamento»: «1. Nell'esercizio della propria attivita', la guida turistica ha l'obbligo di: a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorita' di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato; b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.». - Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 12, rubricato «Divieti e sanzioni»: «1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2. 2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. 3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'. 4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».