Art. 27 
 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 12,
commi 5, 6 e 7, della legge 13 dicembre 2023, n. 190,  sono  irrogate
dai comuni competenti per l'accertamento del fatto illecito ai  sensi
degli articoli che precedono, anche attraverso gli organi di  polizia
locale, in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie  comminate
ai sensi delle disposizioni che precedono  deve  essere  eseguito  in
favore dei comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle
rispettive sanzioni. 
 
          Note all'art. 27: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12,  rubricato
          «Divieti e sanzioni»: 
                «1. E'  fatto  divieto  a  chiunque  di  svolgere  od
          offrire le attivita' proprie  della  professione  di  guida
          turistica, di cui all'articolo 2, comma  2,  in  violazione
          della  presente  legge  e  senza  la  relativa   iscrizione
          nell'elenco nazionale, fatte salve  le  eccezioni  previste
          dall'articolo 3, comma 2. 
                2. E' fatto divieto a chiunque non  sia  in  possesso
          della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
          di altri segni distintivi idonei alla  sua  identificazione
          come guida turistica. 
                3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
          a tour operator e a ogni  altro  intermediario  di  servizi
          turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
          digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
          delle guide turistiche, di soggetti che non siano  iscritti
          nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
          ai tour operator e a ogni altro  intermediario  di  servizi
          turistici  e'  fatto  obbligo  di  indicare  il  numero  di
          iscrizione  presente  nell'elenco  nazionale  della   guida
          turistica che presta la propria attivita'. 
                4. E'  fatto  divieto  a  chiunque  di  interdire  o,
          comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e  lo
          svolgimento della relativa attivita' in tutti gli  istituti
          e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  anche  appartenenti  a
          soggetti privati, aperti al pubblico. 
                5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  per  la
          violazione dei divieti di cui ai commi  1,  2,  3  e  4  si
          applica la sanzione amministrativa da  euro  3.000  a  euro
          12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e  da
          euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
          responsabili degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura
          aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. 
                6. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 11, si applica la sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 1.500. 
                7.   In   caso   di   violazione   dell'obbligo    di
          presentazione  della  dichiarazione   preventiva   di   cui
          all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
          amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000. 
                8. Alle funzioni di controllo  provvedono  i  comuni,
          attraverso gli organi  di  polizia  locale,  e  ogni  altro
          soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
          competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
          del Ministro del turismo, da adottare entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                9. Il  comune  nel  cui  territorio  e'  commessa  la
          violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
          sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 
                10. Per quanto non previsto dalla presente legge  per
          le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
          cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema penale»,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O.