Art. 27
Applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 12,
commi 5, 6 e 7, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, sono irrogate
dai comuni competenti per l'accertamento del fatto illecito ai sensi
degli articoli che precedono, anche attraverso gli organi di polizia
locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate
ai sensi delle disposizioni che precedono deve essere eseguito in
favore dei comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle
rispettive sanzioni.
Note all'art. 27:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, rubricato
«Divieti e sanzioni»:
«1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od
offrire le attivita' proprie della professione di guida
turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione
della presente legge e senza la relativa iscrizione
nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste
dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per
le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n.
329, S.O.