Art. 34
Principi generali per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza ed
esecuzione
1. L'Autorita' nazionale competente NIS monitora e valuta il
rispetto da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti
degli obblighi previsti dall'articolo 7 e dal capo IV, nonche' i
relativi effetti sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete,
svolgendo attivita' di vigilanza attraverso:
a) il monitoraggio, l'analisi e il supporto ai soggetti
essenziali e ai soggetti importanti;
b) la verifica e le ispezioni;
c) l'adozione di misure di esecuzione;
d) l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' conferire priorita'
alle attivita' di cui al presente capo adottando un approccio basato
sul rischio.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS provvede affinche' le
attivita' di vigilanza imposte ai soggetti per quanto riguarda gli
obblighi di cui al presente decreto siano effettive, proporzionate e
dissuasive, tenuto conto di ciascuna fattispecie e dei criteri di cui
all'articolo 31.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS vigila sul rispetto, da
parte degli enti della pubblica amministrazione, del presente
decreto, con indipendenza operativa rispetto agli enti della pubblica
amministrazione sottoposti a vigilanza.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS espone nei particolari la
motivazione per l'adozione dei provvedimenti per lo svolgimento delle
attivita' e l'esercizio dei poteri di cui al presente capo.
6. Le attivita' e i poteri di cui al presente capo sono
rispettivamente svolte ed esercitati rispettando i diritti della
difesa nonche' tenendo conto delle circostanze di ciascuna
fattispecie e almeno dei seguenti elementi:
a) la gravita' della violazione e l'importanza delle disposizioni
violate, considerando gravi in particolare:
1) le violazioni ripetute;
2) la mancata notifica di incidenti significativi o il mancato
rimedio a tali incidenti;
3) il mancato rimedio alle carenze a seguito di istruzioni
vincolanti emesse dall'Autorita' nazionale competente NIS;
4) l'ostacolo alle attivita' di vigilanza di cui al presente
capo;
5) la fornitura di informazioni false o gravemente inesatte
relative agli obblighi di cui al presente decreto;
b) la durata della violazione;
c) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal
soggetto interessato;
d) qualsiasi danno materiale o immateriale causato, incluse le
perdite finanziarie o economiche, gli effetti sugli altri servizi e
il numero di utenti interessati;
e) un'eventuale condotta intenzionale o negligenza da parte
dell'autore della violazione;
f) qualsiasi misura adottata dal soggetto per prevenire o
attenuare il danno materiale o immateriale;
g) qualsiasi adesione a codici di condotta o meccanismi di
certificazione approvati;
h) il livello di collaborazione delle persone fisiche o
giuridiche ritenute responsabili con l'Autorita' nazionale competente
NIS.
7. Gli audit sulla sicurezza, periodici e mirati, nonche' le
scansioni di sicurezza di cui agli articoli 35 e 37, sono svolti da
organismi indipendenti e si basano su valutazioni del rischio
effettuate dall'Autorita' nazionale competente NIS o dal soggetto
sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in relazione
ai rischi. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' richiedere,
anche solo in parte, di acquisire gli esiti di tali audit sulla
sicurezza e di tali scansioni di sicurezza. I costi di tali audit
sulla sicurezza e di tali scansioni di sicurezza sono a carico del
soggetto sottoposto ad audit, salvo in casi debitamente giustificati
in cui l'Autorita' nazionale competente NIS decida altrimenti, in
linea con il piano di risposta agli incidenti e alle crisi
informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3.
8. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di
cui all'articolo 5, comma 3, non pregiudica lo svolgimento delle
attivita' e l'esercizio dei poteri di cui al presente capo.
9. Le comunicazioni e le interazioni dei soggetti con l'Autorita'
nazionale competente NIS avvengono, in via prioritaria, per mezzo
della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 1, sono
stabiliti i criteri, le procedure e le modalita' per lo svolgimento
delle attivita', l'esercizio dei poteri e l'adozione dei
provvedimenti di cui al presente capo.