Art. 35
Monitoraggio, analisi e supporto
1. Ai fini dell'articolo 7, l'Autorita' nazionale competente NIS
verifica e fornisce riscontro circa le informazioni trasmesse e la
relativa corrispondenza ai requisiti prescritti per i soggetti
registrati, ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo
7, comma 2, assicurando altresi' adeguata pubblicita' ai criteri
concernenti l'ambito di applicazione del presente decreto e dei
relativi obblighi.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS monitora l'attuazione degli
obblighi di cui al presente decreto da parte dei soggetti che
rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3,
implementando, altresi', interventi di supporto per i soggetti
medesimi.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'attivita' di
monitoraggio di cui al comma 2, puo':
a) richiedere ai soggetti una rendicontazione, anche periodica,
ivi incluse autovalutazioni e piani di implementazione, dello stato
di attuazione degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' le
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, dichiarando la finalita' della richiesta;
b) richiedere ai soggetti l'esecuzione, periodica o mirata, di
audit sulla sicurezza, in particolare in caso di incidente
significativo o di violazione del presente decreto da parte del
soggetto;
c) richiedere ai soggetti l'esecuzione di scansioni di sicurezza
basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non
discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con
il soggetto interessato;
d) emanare raccomandazioni e avvertimenti relativi a presunte
violazioni del presente decreto da parte dei soggetti interessati.
4. Ai fini del comma 2, l'Autorita' nazionale competente NIS indica
modalita' e termini ragionevoli e proporzionati per adempiere,
nonche' per riferire circa lo stato di attuazione degli adempimenti.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS analizza le risultanze
delle attivita' di cui al presente capo al fine di stabilire l'ordine
di priorita' degli interventi di supporto di cui al comma 2 nonche'
di individuare gli indirizzi di sviluppo della regolamentazione di
cui all'articolo 31.
6. L'Autorita' nazionale competente NIS implementa gli interventi
di supporto di cui al comma 2 qualora cio' non costituisca un onere
sproporzionato o eccessivo.
7. L'Autorita' nazionale competente NIS, nello svolgimento delle
attivita' di cui al presente capo, si puo' avvalere dei tavoli
settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f).