Art. 36
Verifiche e ispezioni
1. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei poteri
di verifica e ispettivi nei confronti dei soggetti che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente decreto, puo' sottoporre
questi ultimi a:
a) verifiche della documentazione e delle informazioni trasmesse
all'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi del presente decreto;
b) ispezioni in loco e a distanza, compresi controlli casuali;
c) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni
necessari allo svolgimento dei poteri di cui al presente articolo,
dichiarando la finalita' della richiesta e specificando le
informazioni richieste ai soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti importanti, i poteri di verifica e
ispettivi si applicano unicamente qualora l'Autorita' nazionale
competente NIS acquisisca o riceva elementi di prova, indicazioni o
informazioni che suggeriscano possibili violazioni del presente
decreto.