Art. 36 
 
                        Verifiche e ispezioni 
 
  1. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei  poteri
di verifica e ispettivi nei  confronti  dei  soggetti  che  rientrano
nell'ambito di applicazione del  presente  decreto,  puo'  sottoporre
questi ultimi a: 
    a) verifiche della documentazione e delle informazioni  trasmesse
all'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi del presente decreto; 
    b) ispezioni in loco e a distanza, compresi controlli casuali; 
    c) richieste di accesso a dati, documenti  e  altre  informazioni
necessari allo svolgimento dei poteri di cui  al  presente  articolo,
dichiarando  la  finalita'  della   richiesta   e   specificando   le
informazioni richieste ai soggetti. 
  2. Nei confronti dei soggetti importanti, i poteri  di  verifica  e
ispettivi  si  applicano  unicamente  qualora  l'Autorita'  nazionale
competente NIS acquisisca o riceva elementi di prova,  indicazioni  o
informazioni  che  suggeriscano  possibili  violazioni  del  presente
decreto.