Art. 37
Misure di esecuzione
1. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'esercizio dei
suoi poteri di esecuzione, tiene anche conto degli esiti delle
attivita' di monitoraggio, analisi e supporto di cui all'articolo 35
e delle risultanze dell'esercizio dei poteri di verifica e ispettivi
di cui all'articolo 36.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei suoi
poteri di esecuzione puo' richiedere ai soggetti, dichiarandone la
finalita', di fornire i dati che dimostrino l'attuazione di politiche
di sicurezza informatica, quali i risultati di audit sulla sicurezza
e i relativi elementi di prova, nonche' le informazioni necessarie
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali anche ai fini:
a) della valutazione delle misure di gestione dei rischi per la
sicurezza informatica;
b) del rispetto degli obblighi di trasmissione, comunicazione e
notifica di cui al presente decreto.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei suoi
poteri di esecuzione, puo' intimare ai soggetti:
a) di eseguire, su base periodica o mirata, audit sulla
sicurezza, in particolare in caso di incidente significativo o di
violazione del presente decreto da parte del soggetto. L'Autorita'
nazionale competente NIS non puo' prescrivere l'esecuzione periodica
di audit di sicurezza ai soggetti importanti;
b) di eseguire scansioni di sicurezza basate su criteri di
valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e
trasparenti, se necessario in cooperazione con la medesima Autorita';
c) di attuare le raccomandazioni fornite in seguito a un audit
sulla sicurezza;
d) di adempiere agli obblighi di cui al presente decreto;
e) di porre termine al comportamento che viola il presente
decreto e di astenersi dal ripeterlo;
f) di attuare le istruzioni vincolanti impartite dalla medesima
Autorita' o di porre rimedio alle carenze individuate
nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto o alle
conseguenze che derivano da violazioni del presente decreto;
g) ai fini dell'articolo 25, comma 9, di comunicare senza
ingiustificato ritardo ai destinatari dei loro servizi gli incidenti
significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla fornitura
di tali servizi;
h) ai fini dell'articolo 25, comma 10, di comunicare senza
ingiustificato ritardo ai destinatari dei loro servizi che sono
potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa,
qualsiasi misura o azione correttiva che tali destinatari possono
adottare in risposta a tale minaccia, nonche', se opportuno, la
minaccia informatica significativa stessa;
i) ai fini dell'articolo 25, comma 11, di informare il pubblico
sugli incidenti occorsi;
l) di rendere pubbliche le violazioni di cui al presente decreto.
4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell'esercizio dei
suoi poteri di esecuzione quale Autorita' nazionale competente NIS,
puo' intimare l'osservanza di istruzioni vincolanti per evitare il
verificarsi di un incidente o per porvi rimedio.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' designare un proprio
funzionario per supportare il soggetto interessato ai fini
dell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto, con
compiti ben definiti nell'arco di un periodo di tempo determinato,
anche tramite visite in loco e a distanza. Il soggetto interessato
assicura la piena collaborazione con il funzionario designato.
6. Qualora il soggetto interessato non adempia alle disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5, secondo periodo, l'Autorita' nazionale
competente NIS diffida il soggetto ad adempiere a tali disposizioni.
7. Ai fini dei commi 2, 3, 4 e 6, l'Autorita' nazionale competente
NIS indica modalita' e termini ragionevoli e proporzionati per
adempiere nonche' per riferire circa lo stato di attuazione degli
adempimenti.
8. Prima di adottare provvedimenti di cui ai commi 3 e 6,
l'Autorita' nazionale competente NIS notifica ai soggetti interessati
le conclusioni preliminari, concedendo a questi ultimi un termine
ragionevole, comunque non inferiore a quindici giorni, per presentare
osservazioni.
9. Il comma 8 non trova applicazione nei casi in cui la notifica
delle conclusioni preliminari non consenta azioni immediate per
prevenire un incidente o rispondervi. In tali casi l'Autorita'
nazionale competente NIS motiva l'omissione della notifica di cui al
comma 8.
10. Nei casi di adozione da parte dell'Autorita' nazionale
competente NIS di piu' provvedimenti successivi riconducibili alla
medesima fattispecie, il comma 8 si applica esclusivamente al primo
di questi provvedimenti.