Art. 38 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'esercizio dei
suoi  poteri  sanzionatori,  tiene  anche  conto  degli  esiti  delle
attivita' di monitoraggio, supporto e analisi di cui all'articolo 35,
delle risultanze dell'esercizio dei poteri di verifica e ispettivi di
cui all'articolo 36, nonche' dell'esercizio dei poteri di  esecuzione
di cui all'articolo 37. 
  2. Fermi restando i  criteri  di  cui  all'articolo  34,  comma  6,
l'Agenzia  per  la  cybersicurezza   nazionale   con   una   o   piu'
determinazioni, adottate secondo le modalita' dell'articolo 40, comma
5,  puo'  specificare   laddove   necessario   i   criteri   per   la
determinazione dell'importo delle sanzioni per le violazioni  di  cui
ai commi 8 e 10 del presente  articolo,  adottando  tutte  le  misure
necessarie per assicurarne l'effettivita',  la  proporzionalita',  la
dissuasivita' e l'applicazione. 
  3. L'esercizio dei poteri di cui all'articolo 37 non  impedisce  la
contestazione delle violazioni di cui ai commi 8 e  10  del  presente
articolo, nonche' la relativa irrogazione di sanzioni  amministrative
di cui al presente articolo. 
  4. Qualora il soggetto non  adempia  nei  termini  stabiliti  dalla
diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e  7,  l'Autorita'  nazionale
competente NIS  puo'  sospendere  temporaneamente  o  chiedere  a  un
organismo di certificazione o  autorizzazione,  oppure  a  un  organo
giurisdizionale, ai sensi  della  normativa  vigente,  di  sospendere
temporaneamente un certificato o  un'autorizzazione  relativi  a  una
parte o alla totalita'  dei  servizi  o  delle  attivita'  pertinenti
svolti  dal  soggetto  essenziale.  Tale  sospensione  temporanea  e'
applicata finche'  il  soggetto  interessato  non  adotta  le  misure
necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle  diffide
di cui all'articolo 37, commi 6  e  7.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui
all'allegato III, nonche' ai soggetti rientranti fra le tipologie  di
cui all'allegato IV, punto 1, partecipati o  sottoposti  a  controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di  cui
all'articolo 40, comma 4. 
  5. Qualsiasi persona fisica responsabile di un soggetto  essenziale
o che agisca in qualita' di suo rappresentante legale con l'autorita'
di  rappresentarlo,  di  prendere  decisioni  per  suo  conto  o   di
esercitare un controllo sul soggetto  stesso,  assicura  il  rispetto
delle disposizioni di cui al presente decreto. Tali  persone  fisiche
possono essere ritenute responsabili dell'inadempimento  in  caso  di
violazione del presente decreto da parte del soggetto  di  cui  hanno
rappresentanza. 
  6. Qualora il soggetto non  adempia  nei  termini  stabiliti  dalla
diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e  7,  l'Autorita'  nazionale
competente NIS puo' disporre nei confronti delle persone  fisiche  di
cui al comma 5 del presente  articolo,  ivi  inclusi  gli  organi  di
amministrazione e gli organi direttivi di  cui  all'articolo  23  dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti, nonche' di quelle  che
svolgono funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o
rappresentante  legale  di  un  soggetto  essenziale  o   importante,
l'applicazione  della  sanzione   amministrativa   accessoria   della
incapacita' a svolgere funzioni dirigenziali all'interno del medesimo
soggetto.  Tale  sospensione  temporanea  e'  applicata  finche'   il
soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre  rimedio
alle carenze o a conformarsi alle diffide  di  cui  all'articolo  37,
commi 6 e 7. 
  7. Ai dipendenti pubblici che esercitano i poteri di cui  al  comma
5, si applicano le norme in materia di responsabilita' dei dipendenti
pubblici e dei funzionari  eletti  o  nominati.  In  particolare,  la
violazione degli obblighi di cui al presente decreto puo'  costituire
causa    di    responsabilita'    dirigenziale,    disciplinare     e
amministrativo-contabile. 
  8. Con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 sono
punite le seguenti violazioni: 
    a) mancata osservanza degli  obblighi  imposti  dall'articolo  23
agli organi di amministrazione e agli organi direttivi, nonche' degli
obblighi  relativi  alla  gestione  del  rischio  per  la   sicurezza
informatica e alla notifica di incidente, di cui agli articoli  24  e
25, cosi' come disciplinati ai sensi dell'articolo 31; 
    b)  inottemperanza  alle  disposizioni  adottate   dall'Autorita'
nazionale competente NIS ai sensi dell'articolo 37, commi 3  e  4,  e
alle relative diffide. 
  9. Le violazioni di cui al comma 8 sono punite: 
    a)   per   i   soggetti   essenziali,   escluse   le    pubbliche
amministrazioni, con sanzioni amministrative  pecuniarie  fino  a  un
massimo di euro 10.000.000 o del 2% del totale del fatturato annuo su
scala mondiale per l'esercizio  precedente  del  soggetto,  calcolato
secondo le modalita' previste della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, se tale importo e' superiore, il  cui
minimo e' fissato nella misura di un ventesimo del massimo edittale; 
    b)   per   i   soggetti   importanti,   escluse   le    pubbliche
amministrazioni, con sanzioni amministrative  pecuniarie  fino  a  un
massimo di euro 7.000.000 o dell'1,4% del totale del fatturato  annuo
su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto,  calcolato
secondo le modalita' previste della raccomandazione  2003/361/CE,  se
tale importo e' superiore, il cui minimo e' fissato nella  misura  di
un trentesimo del massimo edittale; 
    c) per le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'allegato  III,
nonche'  per  i  soggetti  rientranti  fra  le   tipologie   di   cui
all'allegato IV,  punto  1,  partecipati  o  sottoposti  a  controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di  cui
all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti essenziali, con  sanzioni
amministrative pecuniarie da euro 25.000 a euro 125.000; 
    d) per le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'allegato  III,
nonche'  per  i  soggetti  rientranti  fra  le   tipologie   di   cui
all'allegato IV,  punto  1,  partecipati  o  sottoposti  a  controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di  cui
all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti importanti,  le  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) sono ridotte  di  un
terzo. 
  10. Con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui  al  comma  11
sono punite le seguenti violazioni: 
    a) mancata registrazione,  comunicazione  o  aggiornamento  delle
informazioni ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 3, 4, 5 e 7; 
    b)  inosservanza   delle   modalita'   stabilite   dall'Autorita'
nazionale competente NIS ai sensi dell'articolo 7; 
    c)  mancata  comunicazione  o  aggiornamento  dell'elenco   delle
attivita' e dei servizi nonche' della loro categorizzazione ai  sensi
dell'articolo 30, comma 1; 
    d) mancata implementazione o attuazione degli  obblighi  relativi
all'uso  di  schemi  di  certificazione,  alla  banca  dei  dati   di
registrazione dei nomi di dominio nonche' alle previsioni  settoriali
specifiche di cui agli articoli 27, 29 e 32, cosi' come  disciplinati
ai sensi dell'articolo 31. 
    e) mancata collaborazione con  l'Autorita'  nazionale  competente
NIS nello svolgimento delle attivita' e nell'esercizio dei poteri  di
cui al presente capo; 
    f) mancata collaborazione con il CSIRT Italia. 
  11. Le violazioni di cui al  comma  10,  fermi  restando  i  minimi
edittali di cui al comma 9, sono punite: 
    a)  per  i  soggetti  essenziali,  con  sanzioni   amministrative
pecuniarie fino a un massimo dello  0,1%  del  totale  del  fatturato
annuo su scala mondiale  per  l'esercizio  precedente  del  soggetto,
calcolato  secondo  le  modalita'  previste   della   raccomandazione
2003/361/CE; 
    b)  per  i  soggetti  importanti,  con  sanzioni   amministrative
pecuniarie fino a un massimo dello 0,07%  del  totale  del  fatturato
annuo su scala mondiale  per  l'esercizio  precedente  del  soggetto,
calcolato  secondo  le  modalita'  previste   della   raccomandazione
2003/361/CE; 
    c) per le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'allegato  III,
nonche'  per  i  soggetti  rientranti  fra  le   tipologie   di   cui
all'allegato IV,  punto  1,  partecipati  o  sottoposti  a  controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di  cui
all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti essenziali, con  sanzioni
amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 50.000; 
    d) per le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'allegato  III,
nonche'  per  i  soggetti  rientranti  fra  le   tipologie   di   cui
all'allegato IV,  punto  1,  partecipati  o  sottoposti  a  controllo
pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di  cui
all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti importanti,  le  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) sono ridotte  di  un
terzo. 
  12. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo
nei casi regolati dall'articolo 8-bis della  legge  24  novembre  del
1981, n.  689.  Nei  casi  di  reiterazione  specifica,  la  sanzione
prevista per la violazione e' aumentata fino al doppio. Nei  casi  di
reiterazione non specifica si applica la  sanzione  prevista  per  la
violazione piu' grave aumentata fino al triplo. 
  13. In caso di mancata o tardiva registrazione di cui  all'articolo
7, sono comunque contestate tutte le violazioni previste dai commi  8
e 10 del presente articolo, e si applica la sanzione prevista per  la
violazione piu' grave aumentata fino al triplo. 
  14. In caso di mancata  osservanza  degli  obblighi  relativi  alla
notifica  di  incidente  di  cui  all'articolo  25,  da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'allegato  III,  nonche'  dei
soggetti rientranti fra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 1,
partecipati o sottoposti a controllo pubblico,  e  punto  4,  laddove
individuati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4,  le
disposizioni di cui al comma 9 del  presente  articolo  si  applicano
solo in caso di reiterazione specifica nell'arco  di  cinque  anni  e
l'Autorita' nazionale  competente  NIS  puo'  esercitare,  durante  i
dodici mesi successivi all'accertamento della violazione, i poteri di
verifica e ispettivi di cui all'articolo 36. 
  15.  Ai  fini   dell'attuazione   del   presente   articolo,   sono
individuate, ai sensi dell'articolo  40,  comma  1,  lettera  c),  le
modalita'   di    applicazione,    nell'ambito    del    procedimento
sanzionatorio, dei seguenti strumenti deflattivi del contenzioso: 
    a) l'invito a conformarsi che  l'Autorita'  nazionale  competente
NIS, ove accerti la sussistenza delle violazioni, e  fatto  salvo  il
caso di reiterazione delle stesse, invia al trasgressore,  assegnando
un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla  gravita'
della violazione, per conformare la condotta agli  obblighi  previsti
dalla normativa vigente. Ove il trasgressore ottemperi all'obbligo di
conformare  la  condotta  nei  termini  previsti,   il   procedimento
sanzionatorio non prosegue. La  disposizione  di  cui  alla  presente
lettera non si applica al soggetto che sia  stato  gia'  destinatario
della diffida di cui all'articolo 37, comma 6, ovvero ai  soggetti  e
nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo; 
    b) la  facolta'  di  estinguere  il  procedimento  attraverso  il
pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del  massimo  della
sanzione o se piu' favorevole, e qualora sia stabilito, al doppio del
minimo della sanzione edittale, nel termine  perentorio  di  sessanta
giorni dalla  data  di  notifica  della  contestazione.  In  caso  di
reiterazione si applica l'articolo  8-bis  della  legge  24  novembre
1981, n. 689; 
    c)  le  fattispecie  in   cui   non   e'   prevista   pubblicita'
dell'irrogazione di sanzioni amministrative. 
  16. I proventi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  irrogate
dall'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi di  quanto  previsto
dal presente decreto sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
di cui all'articolo 18 del decreto  legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per
incrementare  la  dotazione  del   bilancio   dell'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Per la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
          del  6  maggio  2003,  relativa  alla   definizione   delle
          microimprese, piccole e medie imprese si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis  della  legge
          24 novembre del 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30  novembre  1981,
          n. 329: 
                «Art. 8-bis (Reiterazioni delle violazioni). -  Salvo
          quanto previsto da speciali disposizioni di  legge,  si  ha
          reiterazione  quando,  nei  cinque  anni  successivi   alla
          commissione di una violazione amministrativa, accertata con
          provvedimento  esecutivo,  lo  stesso   soggetto   commette
          un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
          anche quando piu' violazioni della stessa  indole  commesse
          nel quinquennio  sono  accertate  con  unico  provvedimento
          esecutivo. 
                Si considerano  della  stessa  indole  le  violazioni
          della  medesima  disposizione  e  quelle  di   disposizioni
          diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o
          per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale
          omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 
                La  reiterazione  e'  specifica  se  e'  violata   la
          medesima disposizione. 
                Le violazioni amministrative  successive  alla  prima
          non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando  sono
          commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
          programmazione unitaria. 
                La reiterazione determina gli effetti  che  la  legge
          espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta. 
                Gli effetti  conseguenti  alla  reiterazione  possono
          essere sospesi fino a quando il provvedimento  che  accerta
          la  violazione  precedentemente   commessa   sia   divenuto
          definitivo.  La  sospensione  e'  disposta   dall'autorita'
          amministrativa competente, o in  caso  di  opposizione  dal
          giudice, quando possa derivare grave danno. 
                Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
          ogni caso, se il provvedimento che  accerta  la  precedente
          violazione e' annullato.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art.  18  (Disposizioni  finanziarie).  -   1.   Per
          l'attuazione degli articoli da 5 a 7  e'  istituito,  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  un  apposito  capitolo  con  una   dotazione   di
          2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di  euro  per
          l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
          di euro per l'anno 2024, 100.000.000  di  euro  per  l'anno
          2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
                2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                3.   Le   risorse   iscritte   sui   bilanci    delle
          amministrazioni  interessate,   correlate   alle   funzioni
          ridefinite  ai  sensi  del  presente  decreto  a  decorrere
          dall'inizio   del   funzionamento   dell'Agenzia   di   cui
          all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  responsabili,  e   portate   ad
          incremento del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  200,
          della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  anche  mediante
          versamento  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato   e
          successiva riassegnazione alla spesa. 
                4. I proventi di cui all'articolo 11, comma  2,  sono
          versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnati al capitolo di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. 
                5.   Ai   fini   dell'immediata   attuazione    delle
          disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, anche in conto residui, le  occorrenti  variazioni
          di bilancio.».