Art. 39
Assistenza reciproca
1. L'Autorita' nazionale competente NIS coopera e assiste le
autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, nonche'
puo' richiedere la cooperazione e l'assistenza reciproca alle
medesime, in funzione delle necessita', nei seguenti casi:
a) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione nazionale ai
sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono
ubicati sul territorio nazionale, fornisce servizi in uno o piu'
altri Stati membri;
b) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione di altri Stati
membri ai sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete
sono ubicati sul territorio di altri Stati membri, fornisce servizi
sul territorio nazionale.
2. La cooperazione di cui al comma 1 comprende la reciproca:
a) notifica e consultazione, per il mezzo del Punto di contatto
unico NIS, circa le attivita' ispettive, le misure di esecuzione e
l'esercizio dei poteri sanzionatori, nonche' la loro applicazione;
b) richiesta giustificata di attivita' ispettive o di adozione di
misure di esecuzione;
c) assistenza proporzionata alle rispettive risorse affinche' le
attivita' ispettive e di esecuzione possano essere attuate in maniera
efficace, efficiente e coerente.
3. L'assistenza reciproca di cui al comma 2, lettera c), puo'
riguardare richieste di informazioni e attivita' ispettive, comprese
le richieste di effettuare ispezioni in loco o a distanza o audit
sulla sicurezza mirati.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' respingere una
richiesta di assistenza da parte di autorita' competenti degli altri
Stati membri ai sensi del presente articolo quando:
a) l'Autorita' nazionale competente NIS non e' competente per
fornire l'assistenza richiesta;
b) l'assistenza richiesta non e' proporzionata ai compiti
ispettivi e di esecuzione previsti dal presente decreto;
c) la richiesta riguarda informazioni o comporta attivita' che,
se divulgate o svolte, sarebbero contrarie agli interessi essenziali
di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza o di difesa dello
Stato.
5. Ai fini del comma 4, prima di respingere una richiesta,
l'Autorita' nazionale competente NIS consulta le autorita' competenti
degli Stati membri interessati. Su richiesta di uno degli Stati
membri interessati, l'Autorita' nazionale competente NIS consulta
anche la Commissione europea e l'ENISA.
6. Se opportuno e di comune accordo, l'Autorita' nazionale
competente NIS e le autorita' competenti di altri Stati membri
possono svolgere attivita' ispettive e di esecuzione comuni.
7. L'Autorita' nazionale competente NIS puo':
a) a fronte di una richiesta di assistenza reciproca da parte di
autorita' competenti di altri Stati membri, esercitare i poteri di
cui al presente capo nei confronti di un soggetto che soddisfa i
criteri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) inoltrare una richiesta di assistenza reciproca alle autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati per l'esercizio dei
rispettivi poteri di cui al capo VII della direttiva 2022/2555 nei
confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo.
Note all'art. 39:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.