Art. 39 
 
                        Assistenza reciproca 
 
  1. L'Autorita'  nazionale  competente  NIS  coopera  e  assiste  le
autorita' competenti degli altri Stati  membri  interessati,  nonche'
puo'  richiedere  la  cooperazione  e  l'assistenza  reciproca   alle
medesime, in funzione delle necessita', nei seguenti casi: 
    a) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione  nazionale  ai
sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi  informativi  e  di  rete  sono
ubicati sul territorio nazionale, fornisce  servizi  in  uno  o  piu'
altri Stati membri; 
    b) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione di altri Stati
membri ai sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete
sono ubicati sul territorio di altri Stati membri,  fornisce  servizi
sul territorio nazionale. 
  2. La cooperazione di cui al comma 1 comprende la reciproca: 
    a) notifica e consultazione, per il mezzo del Punto  di  contatto
unico NIS, circa le attivita' ispettive, le misure  di  esecuzione  e
l'esercizio dei poteri sanzionatori, nonche' la loro applicazione; 
    b) richiesta giustificata di attivita' ispettive o di adozione di
misure di esecuzione; 
    c) assistenza proporzionata alle rispettive risorse affinche'  le
attivita' ispettive e di esecuzione possano essere attuate in maniera
efficace, efficiente e coerente. 
  3. L'assistenza reciproca di cui  al  comma  2,  lettera  c),  puo'
riguardare richieste di informazioni e attivita' ispettive,  comprese
le richieste di effettuare ispezioni in loco o  a  distanza  o  audit
sulla sicurezza mirati. 
  4.  L'Autorita'  nazionale  competente  NIS  puo'  respingere   una
richiesta di assistenza da parte di autorita' competenti degli  altri
Stati membri ai sensi del presente articolo quando: 
    a) l'Autorita' nazionale competente NIS  non  e'  competente  per
fornire l'assistenza richiesta; 
    b)  l'assistenza  richiesta  non  e'  proporzionata  ai   compiti
ispettivi e di esecuzione previsti dal presente decreto; 
    c) la richiesta riguarda informazioni o comporta  attivita'  che,
se divulgate o svolte, sarebbero contrarie agli interessi  essenziali
di sicurezza nazionale, di  pubblica  sicurezza  o  di  difesa  dello
Stato. 
  5. Ai  fini  del  comma  4,  prima  di  respingere  una  richiesta,
l'Autorita' nazionale competente NIS consulta le autorita' competenti
degli Stati membri interessati.  Su  richiesta  di  uno  degli  Stati
membri interessati, l'Autorita'  nazionale  competente  NIS  consulta
anche la Commissione europea e l'ENISA. 
  6.  Se  opportuno  e  di  comune  accordo,  l'Autorita'   nazionale
competente NIS e  le  autorita'  competenti  di  altri  Stati  membri
possono svolgere attivita' ispettive e di esecuzione comuni. 
  7. L'Autorita' nazionale competente NIS puo': 
    a) a fronte di una richiesta di assistenza reciproca da parte  di
autorita' competenti di altri Stati membri, esercitare  i  poteri  di
cui al presente capo nei confronti di  un  soggetto  che  soddisfa  i
criteri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo; 
    b) inoltrare una richiesta di assistenza reciproca alle autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati per  l'esercizio  dei
rispettivi poteri di cui al capo VII della  direttiva  2022/2555  nei
confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui  al  comma  1,
lettera b), del presente articolo. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  (UE)  2022/2555
          misure per un  livello  comune  elevato  di  cibersicurezza
          nell'Unione,  recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.
          910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la
          direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)  si  veda  nelle
          note alle premesse.