Art. 12 
 
        Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali 
 
  1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi  dell'articolo
3,  commi  1  e  2,  con  delibera  dell'ART,   adottata   ai   sensi
dell'articolo 37,  comma  2,  lettera  g-bis),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3,  lettera
b), della presente legge, e' definito, nel rispetto  dei  criteri  di
cui al comma 2 del  presente  articolo,  il  sistema  tariffario  per
l'individuazione  di  tariffe,  in  base   alla   distanza   percorsa
sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e  all'indice
inflativo stimato alla data di  sottoscrizione  o  aggiornamento  del
PEF, in coerenza con quanto previsto dalla  direttiva  (UE)  2022/362
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  febbraio  2022.  Il
pagamento  della  tariffa  conferisce  al  veicolo  il   diritto   di
percorrenza su una determinata tratta autostradale. 
  2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione  autostradale,  sono
determinate sulla base del sistema tariffario  di  cui  al  comma  1,
tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e  delle
infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema
di  convenzione  da  porre  a  base  dell'affidamento.   Le   tariffe
determinate  ai  sensi  del  presente  comma  consentono  l'integrale
copertura dei seguenti oneri: 
    a)  l'onere  per  il  sistema  infrastrutturale  autostradale   a
pedaggio,  finalizzato  a  recuperare   i   costi   di   costruzione,
manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle
attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b); 
    b)  l'onere  relativo  al  recupero  dei  finanziamenti  pubblici
concessi  per   la   realizzazione   del   sistema   infrastrutturale
autostradale a pedaggio, nonche' dei costi delle opere di  adduzione,
sostenuti direttamente  o  indirettamente  dal  concedente,  e  degli
impianti  finalizzati   al   migliore   funzionamento   del   sistema
autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico; 
    c) l'onere volto  a  remunerare  eventuali  costi  esterni,  come
definiti dall'articolo 2, paragrafo  1,  punto  9),  della  direttiva
1999/62/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  giugno
1999. 
  3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del
comma 1, nello schema di convenzione posto  a  base  dell'affidamento
l'ente  concedente  indica  le  tariffe  da  applicare  alla   tratta
autostradale e le quote relative  agli  oneri  di  cui  al  comma  2,
lettere a), b) e c), destinate, rispettivamente: 
    a) alla remunerazione delle  attivita'  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, lettere a) e b),  tramite  l'applicazione  della  componente
tariffaria  di  gestione  (Tg)  e  della  componente  tariffaria   di
costruzione (Tk), di competenza del concessionario; 
    b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera b), tramite
l'applicazione della  componente  tariffaria  per  oneri  integrativi
(Toi), di competenza dell'ente concedente. 
  4. Le tariffe da pedaggio di cui  al  comma  2  sono  integralmente
riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui  al  primo
periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi  di
cui al comma 3, lettera b), e' accantonata annualmente  nel  bilancio
di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato. 
  5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica,  e'  definito,  sulla  base  della
previsione delle  risorse  della  componente  tariffaria  di  cui  al
secondo periodo del comma 4  che  si  stima  di  incassare  nell'anno
successivo, l'importo da  iscrivere,  per  una  quota,  in  un  fondo
denominato  «Fondo  nazionale  per  gli   investimenti   sulla   rete
autostradale» e, per una quota, in un fondo denominato «Fondo per  il
riequilibrio economico-finanziario delle  concessioni»,  entrambi  da
istituire   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle  somme
dei  predetti  Fondi  e'   iscritto   nello   stato   di   previsione
dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei Fondi  e'
subordinato  al  versamento,  da  effettuare  da  parte  di   ciascun
concessionario entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio,
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse  della  componente
tariffaria di cui al primo periodo nei limiti  dell'importo  versato.
Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio  di  cui  al  comma  6
emerga  che  le  somme  di  cui  al  primo  periodo   incassate   dai
concessionari possano risultare su base annua  inferiori  all'importo
fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei  Fondi
di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e  resi
indisponibili. 
  6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   trasmette   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di  ogni  anno,  la
previsione delle  risorse  della  componente  tariffaria  di  cui  al
secondo periodo del comma 4  che  si  stima  di  incassare  nell'anno
successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale,  le  informazioni
di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari. 
  7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti  sulla  rete
autostradale  sono  ripartite,  con  decreti  del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni
anno, per essere destinate prioritariamente agli  eventuali  maggiori
costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base  degli
affidamenti  derivanti  dagli  eventi  sopravvenuti,  straordinari  e
imprevedibili, purche'  non  imputabili  al  concessionario,  di  cui
all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del  codice  dei  contratti
pubblici, nonche',  per  la  quota  residua,  alla  realizzazione  di
interventi di messa in sicurezza della viabilita' locale di adduzione
alla tratta autostradale, nel rispetto  delle  modalita'  di  cui  al
comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del  presente  articolo.
In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in  modo
tale da  alterare  la  concorrenza  tra  le  tratte  autostradali  di
competenza dell'ente concedente e quelle di  competenza  di  soggetti
diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti
di cui al primo periodo indicano la  tipologia  di  investimento,  il
beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di  costruzione.
Con i medesimi decreti le  risorse  del  Fondo  per  il  riequilibrio
economico-finanziario   delle   concessioni   sono    destinate    al
riequilibrio   economico-finanziario   delle   concessioni   affidate
dall'ente concedente, nel rispetto della  disciplina  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  8. I decreti annuali di riparto delle risorse del  Fondo  nazionale
per gli investimenti sulla  rete  autostradale  di  cui  al  comma  7
individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di
cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi  da  ammettere
al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilita' del  Fondo,
dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni  relative  ai
criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefici. 
  9. Per  la  compensazione  degli  eventuali  maggiori  costi  degli
investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli  affidamenti
derivanti dagli eventi sopravvenuti,  straordinari  e  imprevedibili,
purche' non imputabili al concessionario, di  cui  all'articolo  192,
comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse
del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono
ripartite a favore delle  concessionarie  nei  limiti  delle  risorse
iscritte nell'accantonamento della componente  tariffaria  per  oneri
integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo,  del
presente articolo, tenuto conto: 
    a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento
degli standard di sicurezza; 
    b) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare. 
  10. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza  della
viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale,  le  risorse
del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono
ripartite a favore  delle  concessionarie  tenute  all'accantonamento
della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi  3,
lettera b), e 4, secondo periodo, tenuto conto: 
    a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento
degli standard di sicurezza; 
    b)  della  rilevanza   dell'intervento   con   riferimento   alla
fluidificazione e al decongestionamento della  viabilita'  locale  di
adduzione alla  tratta  autostradale  inserita  nella  programmazione
triennale  dei  lavori  pubblici  degli  enti  proprietari   di   cui
all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici; 
    c) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il  testo  dell'articolo  37,  comma  2,  lettera
          g-bis),  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si
          veda nelle note all'art. 16. 
              - La direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  del  24  febbraio  2022  che  modifica   le
          direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto
          riguarda la tassazione a carico di  veicoli  per  l'uso  di
          alcune  infrastrutture   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 4 marzo 2022. 
              - La direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 17 giugno 1999  relativa  alla  tassazione  a
          carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
          su strada per l'uso di alcune infrastrutture e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20  luglio
          1999. 
              - Per  il  testo  dell'articolo  192,  comma  1,  primo
          periodo, del decreto legislativo 31 marzo  2023  n.  36  si
          veda nelle note all'articolo 5.