Art. 12
Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali
1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 2, con delibera dell'ART, adottata ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera
b), della presente legge, e' definito, nel rispetto dei criteri di
cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per
l'individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa
sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all'indice
inflativo stimato alla data di sottoscrizione o aggiornamento del
PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il
pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di
percorrenza su una determinata tratta autostradale.
2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono
determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1,
tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle
infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema
di convenzione da porre a base dell'affidamento. Le tariffe
determinate ai sensi del presente comma consentono l'integrale
copertura dei seguenti oneri:
a) l'onere per il sistema infrastrutturale autostradale a
pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione,
manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle
attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
b) l'onere relativo al recupero dei finanziamenti pubblici
concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale
autostradale a pedaggio, nonche' dei costi delle opere di adduzione,
sostenuti direttamente o indirettamente dal concedente, e degli
impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema
autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;
c) l'onere volto a remunerare eventuali costi esterni, come
definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), della direttiva
1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
1999.
3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del
comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento
l'ente concedente indica le tariffe da applicare alla tratta
autostradale e le quote relative agli oneri di cui al comma 2,
lettere a), b) e c), destinate, rispettivamente:
a) alla remunerazione delle attivita' di cui all'articolo 6,
comma 1, lettere a) e b), tramite l'applicazione della componente
tariffaria di gestione (Tg) e della componente tariffaria di
costruzione (Tk), di competenza del concessionario;
b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera b), tramite
l'applicazione della componente tariffaria per oneri integrativi
(Toi), di competenza dell'ente concedente.
4. Le tariffe da pedaggio di cui al comma 2 sono integralmente
riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui al primo
periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi di
cui al comma 3, lettera b), e' accantonata annualmente nel bilancio
di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.
5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, e' definito, sulla base della
previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al
secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno
successivo, l'importo da iscrivere, per una quota, in un fondo
denominato «Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete
autostradale» e, per una quota, in un fondo denominato «Fondo per il
riequilibrio economico-finanziario delle concessioni», entrambi da
istituire nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme
dei predetti Fondi e' iscritto nello stato di previsione
dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei Fondi e'
subordinato al versamento, da effettuare da parte di ciascun
concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio,
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente
tariffaria di cui al primo periodo nei limiti dell'importo versato.
Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio di cui al comma 6
emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai
concessionari possano risultare su base annua inferiori all'importo
fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi
di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e resi
indisponibili.
6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la
previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al
secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno
successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale, le informazioni
di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.
7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete
autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni
anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori
costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli
affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e
imprevedibili, purche' non imputabili al concessionario, di cui
all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti
pubblici, nonche', per la quota residua, alla realizzazione di
interventi di messa in sicurezza della viabilita' locale di adduzione
alla tratta autostradale, nel rispetto delle modalita' di cui al
comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.
In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in modo
tale da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di
competenza dell'ente concedente e quelle di competenza di soggetti
diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti
di cui al primo periodo indicano la tipologia di investimento, il
beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di costruzione.
Con i medesimi decreti le risorse del Fondo per il riequilibrio
economico-finanziario delle concessioni sono destinate al
riequilibrio economico-finanziario delle concessioni affidate
dall'ente concedente, nel rispetto della disciplina in materia di
aiuti di Stato.
8. I decreti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale
per gli investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 7
individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di
cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi da ammettere
al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilita' del Fondo,
dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni relative ai
criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefici.
9. Per la compensazione degli eventuali maggiori costi degli
investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti
derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili,
purche' non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192,
comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse
del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono
ripartite a favore delle concessionarie nei limiti delle risorse
iscritte nell'accantonamento della componente tariffaria per oneri
integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, del
presente articolo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento
degli standard di sicurezza;
b) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.
10. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della
viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale, le risorse
del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono
ripartite a favore delle concessionarie tenute all'accantonamento
della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3,
lettera b), e 4, secondo periodo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento
degli standard di sicurezza;
b) della rilevanza dell'intervento con riferimento alla
fluidificazione e al decongestionamento della viabilita' locale di
adduzione alla tratta autostradale inserita nella programmazione
triennale dei lavori pubblici degli enti proprietari di cui
all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
c) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 37, comma 2, lettera
g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
veda nelle note all'art. 16.
- La direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le
direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto
riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di
alcune infrastrutture e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 4 marzo 2022.
- La direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
su strada per l'uso di alcune infrastrutture e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 luglio
1999.
- Per il testo dell'articolo 192, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 si
veda nelle note all'articolo 5.