Art. 13
Pianificazione e programmazione
degli investimenti autostradali
1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione
straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni
autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto
delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari
uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, e'
adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di
durata decennale. Il Piano puo' essere aggiornato con le modalita' di
cui al primo periodo al termine di ogni biennio.
2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di
convenzione posto a base dell'affidamento per le concessioni
autostradali scadute o in scadenza e' individuato l'elenco dei lavori
e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle
seguenti priorita':
a) maturita' progettuale delle opere;
b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli
standard di sicurezza;
c) incidenza sulla viabilita' delle cantierizzazioni, tenuto
conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per
i percorsi alternativi, nel rispetto degli standard di sicurezza
legati alla circolazione;
d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del
trasporto di merci.