Art. 13 
 
                   Pianificazione e programmazione 
                   degli investimenti autostradali 
 
  1. Al fine di individuare i  lavori  e  le  opere  di  manutenzione
straordinaria  da  inserire  nei  bandi  di  gara  delle  concessioni
autostradali da affidare ai sensi del  presente  capo,  tenuto  conto
delle  relazioni  sugli  investimenti  trasmesse  dai   concessionari
uscenti al termine delle  rispettive  concessioni,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il  CIPESS,  e'
adottato il  Piano  nazionale  degli  investimenti  autostradali,  di
durata decennale. Il Piano puo' essere aggiornato con le modalita' di
cui al primo periodo al termine di ogni biennio. 
  2. Sulla base del  Piano  di  cui  al  comma  1,  nello  schema  di
convenzione  posto  a  base  dell'affidamento  per   le   concessioni
autostradali scadute o in scadenza e' individuato l'elenco dei lavori
e delle opere  di  manutenzione  straordinaria,  nel  rispetto  delle
seguenti priorita': 
    a) maturita' progettuale delle opere; 
    b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli
standard di sicurezza; 
    c) incidenza  sulla  viabilita'  delle  cantierizzazioni,  tenuto
conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili  per
i percorsi alternativi, nel  rispetto  degli  standard  di  sicurezza
legati alla circolazione; 
    d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del
trasporto di merci.