Art. 27 
 
                      Modalita' di investimento 
 
  1.  I  soggetti  gestori  comunicano  al  Ministero  la   data   di
istituzione del Veicolo di investimento e di apertura delle  relative
sottoscrizioni. 
  2. Il Ministero sottoscrive le quote del  Veicolo  di  investimento
entro trenta giorni dal ricevimento della  comunicazione  di  cui  al
comma 1 e ne da' comunicazione  al  Comitato  tecnico  strategico.  I
versamenti  delle  quote  avvengono  secondo  quanto   previsto   nel
regolamento   di   gestione   del   Veicolo   di    investimento    e
alternativamente: (i) immediatamente e per intero, con meccanismi che
remunerino coerentemente la  liquidita'  in  attesa  dell'impiego  di
investimento o di spesa; o (ii) in piu'  soluzioni  in  funzione  dei
richiami effettuati dal soggetto gestore in connessione ai fabbisogni
del medesimo Veicolo di investimento e, in particolare: 
    a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali  ed
eventualmente successive o per finanziare i richiami dei Fondi Target
diretti e Fondi Target indiretti; 
    b) per il pagamento delle commissioni di spettanza  del  soggetto
gestore, ai sensi dell'art. 33 del presente decreto; 
    c) per il pagamento degli altri oneri a  carico  del  Veicolo  di
investimento individuati dal proprio  regolamento  di  gestione,  ivi
inclusi  i  costi  connessi  con  l'investimento   del   Veicolo   di
investimento negli attivi; 
    d) negli altri casi in cui il regolamento di gestione prevede  la
possibilita' per il Veicolo di investimento  di  effettuare  richiami
degli  impegni  o  restituzioni  di   distribuzioni   precedentemente
effettuate. 
  3. Gli apporti del  FNMI  nel  Veicolo  di  investimento  avvengono
esclusivamente tramite conferimento in denaro. 
  4. Nel caso del Fondo FI, il soggetto gestore effettua la  verifica
del rispetto del limite del 50%, di cui all'art.  23,  comma  1,  per
ciascun investimento diretto in un'Impresa Target ammissibile  e  per
ciascun investimento effettuato in un Fondo Target  diretto  o  Fondo
Target indiretto. 
  5. Nel caso del Fondo FRA, il soggetto gestore effettua la verifica
del rispetto delle condizioni di cui all'art. 17, comma 1,  per  come
applicabili alla tipologia di  investimento,  a  livello  di  ciascun
Fondo Target e, se non sufficiente, a livello degli  investimenti  di
questi in coerenza con i relativi regolamenti di gestione. 
  6. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto,  e  successivamente,  entro  quarantacinque  giorni
dall'approvazione delle relazioni annuali del Fondo FRA e  del  Fondo
FI, ciascun soggetto  gestore,  per  quanto  di  propria  competenza,
presenta al Ministero un  Piano  previsionale  aggiornato  che  tiene
conto degli eventuali investimenti in  portafoglio  e  degli  impegni
gia' sottoscritti o approvati dal soggetto  gestore  stesso,  nonche'
delle previsioni di futuri investimenti in Imprese Target ammissibili
e di sottoscrizioni di Fondi Target diretti e Fondi Target indiretti,
per  le  analisi  e  le  valutazioni  anche  del   Comitato   tecnico
strategico. Nel Piano previsionale, il soggetto gestore  descrive  la
composizione del portafoglio e, nel caso dei Fondi Target  diretti  e
dei Fondi Target indiretti, la composizione del portafoglio di questi
ultimi, in trasparenza, per societa' indirettamente partecipata. 
  7. Il regolamento del Veicolo di investimento e  la  documentazione
di investimento di volta in volta applicabili prevedono le  soluzioni
operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto  dei  vincoli
di cui ai commi 4 e 5 e la garanzia delle condizioni di mercato degli
investimenti, anche quali limiti e caratteristiche degli investimenti
stessi, qualora risultino non soddisfatte le  condizioni  di  cui  ai
commi 4 e 5, tenuto comunque  conto  dei  limiti  di  legge  e  degli
interessi alla valorizzazione  degli  investimenti  del  FNMI  e  dei
Veicoli di investimento e alla conservazione del relativo valore e al
rispetto degli impegni assunti. 
  8. I limiti di investimento, di concentrazione e di  intervento  di
cui al regolamento del Veicolo di investimento non si  applicano  nel
caso in cui la dimensione del Veicolo di investimento,  Fondo  Target
diretto  o  Fondo  Target  indiretto  sia  ridotta   a   seguito   di
disinvestimento  e  rimborso  o  di  procedure   di   riduzione   del
patrimonio,   previste   nei   regolamenti    dei    fondi    stessi,
dall'inadempienza di un  investitore  (c.d.  defaulting  investor)  o
dall'impossibilita' di partecipazione di un investitore  a  causa  di
leggi o  regolamentazioni  interne  (c.d.  excused  investor),  ferma
restando la garanzia della condizione di mercato degli investimenti.