Art. 27
Modalita' di investimento
1. I soggetti gestori comunicano al Ministero la data di
istituzione del Veicolo di investimento e di apertura delle relative
sottoscrizioni.
2. Il Ministero sottoscrive le quote del Veicolo di investimento
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1 e ne da' comunicazione al Comitato tecnico strategico. I
versamenti delle quote avvengono secondo quanto previsto nel
regolamento di gestione del Veicolo di investimento e
alternativamente: (i) immediatamente e per intero, con meccanismi che
remunerino coerentemente la liquidita' in attesa dell'impiego di
investimento o di spesa; o (ii) in piu' soluzioni in funzione dei
richiami effettuati dal soggetto gestore in connessione ai fabbisogni
del medesimo Veicolo di investimento e, in particolare:
a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed
eventualmente successive o per finanziare i richiami dei Fondi Target
diretti e Fondi Target indiretti;
b) per il pagamento delle commissioni di spettanza del soggetto
gestore, ai sensi dell'art. 33 del presente decreto;
c) per il pagamento degli altri oneri a carico del Veicolo di
investimento individuati dal proprio regolamento di gestione, ivi
inclusi i costi connessi con l'investimento del Veicolo di
investimento negli attivi;
d) negli altri casi in cui il regolamento di gestione prevede la
possibilita' per il Veicolo di investimento di effettuare richiami
degli impegni o restituzioni di distribuzioni precedentemente
effettuate.
3. Gli apporti del FNMI nel Veicolo di investimento avvengono
esclusivamente tramite conferimento in denaro.
4. Nel caso del Fondo FI, il soggetto gestore effettua la verifica
del rispetto del limite del 50%, di cui all'art. 23, comma 1, per
ciascun investimento diretto in un'Impresa Target ammissibile e per
ciascun investimento effettuato in un Fondo Target diretto o Fondo
Target indiretto.
5. Nel caso del Fondo FRA, il soggetto gestore effettua la verifica
del rispetto delle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, per come
applicabili alla tipologia di investimento, a livello di ciascun
Fondo Target e, se non sufficiente, a livello degli investimenti di
questi in coerenza con i relativi regolamenti di gestione.
6. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente, entro quarantacinque giorni
dall'approvazione delle relazioni annuali del Fondo FRA e del Fondo
FI, ciascun soggetto gestore, per quanto di propria competenza,
presenta al Ministero un Piano previsionale aggiornato che tiene
conto degli eventuali investimenti in portafoglio e degli impegni
gia' sottoscritti o approvati dal soggetto gestore stesso, nonche'
delle previsioni di futuri investimenti in Imprese Target ammissibili
e di sottoscrizioni di Fondi Target diretti e Fondi Target indiretti,
per le analisi e le valutazioni anche del Comitato tecnico
strategico. Nel Piano previsionale, il soggetto gestore descrive la
composizione del portafoglio e, nel caso dei Fondi Target diretti e
dei Fondi Target indiretti, la composizione del portafoglio di questi
ultimi, in trasparenza, per societa' indirettamente partecipata.
7. Il regolamento del Veicolo di investimento e la documentazione
di investimento di volta in volta applicabili prevedono le soluzioni
operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto dei vincoli
di cui ai commi 4 e 5 e la garanzia delle condizioni di mercato degli
investimenti, anche quali limiti e caratteristiche degli investimenti
stessi, qualora risultino non soddisfatte le condizioni di cui ai
commi 4 e 5, tenuto comunque conto dei limiti di legge e degli
interessi alla valorizzazione degli investimenti del FNMI e dei
Veicoli di investimento e alla conservazione del relativo valore e al
rispetto degli impegni assunti.
8. I limiti di investimento, di concentrazione e di intervento di
cui al regolamento del Veicolo di investimento non si applicano nel
caso in cui la dimensione del Veicolo di investimento, Fondo Target
diretto o Fondo Target indiretto sia ridotta a seguito di
disinvestimento e rimborso o di procedure di riduzione del
patrimonio, previste nei regolamenti dei fondi stessi,
dall'inadempienza di un investitore (c.d. defaulting investor) o
dall'impossibilita' di partecipazione di un investitore a causa di
leggi o regolamentazioni interne (c.d. excused investor), ferma
restando la garanzia della condizione di mercato degli investimenti.