Art. 28 
 
            Mancato rispetto della soglia di investimento 
                           minimo del 60% 
 
  1. Con riferimento  ai  diversi  impieghi  di  ciascun  Veicolo  di
investimento, alla  Data  di  riferimento  applicabile,  il  soggetto
gestore verifica e comunica senza indugio al Ministero se  sia  stato
investito, impegnato o  deliberato  almeno  il  60  per  cento  degli
importi allocati nel Veicolo di investimento di cui all'art. 30 sulla
base dei criteri definiti dalla Side Letter di cui  all'art.  31  del
presente decreto. 
  2. Il soggetto gestore, per sua competenza, effettua tale  verifica
di cui al comma 1 sulla base del rapporto tra (i) al  numeratore,  il
Capitale  impegnato  determinato  con  riferimento  al   Veicolo   di
investimento interessato; e (ii) al denominatore, la  dimensione  del
Veicolo di investimento. 
  3. Nel caso in  cui,  alla  Data  di  riferimento  applicabile,  il
rapporto di cui al comma  2,  relativo  al  Veicolo  di  investimento
interessato fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, il soggetto
gestore interessato, entro sessanta giorni dalla Data di  riferimento
applicabile, approva e fornisce al Ministero la rilevante valutazione
del Capitale stimato. 
  4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il soggetto  gestore,
secondo  le  modalita'  tecniche  e  le  tempistiche   previste   dal
regolamento  di  ciascun  Veicolo   di   investimento,   libera   gli
investitori  del  Veicolo  di  investimento  (o  si  impegna  a   non
richiamarlo) per la quota parte residua degli impegni sottoscritti  e
non richiamati del Veicolo di investimento pari alla  differenza,  se
esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti  nel  Veicolo
di investimento interessato e (y) la somma tra il Capitale  impegnato
e il  Capitale  stimato  calcolata  con  riferimento  al  Veicolo  di
investimento interessato.