Art. 28
Mancato rispetto della soglia di investimento
minimo del 60%
1. Con riferimento ai diversi impieghi di ciascun Veicolo di
investimento, alla Data di riferimento applicabile, il soggetto
gestore verifica e comunica senza indugio al Ministero se sia stato
investito, impegnato o deliberato almeno il 60 per cento degli
importi allocati nel Veicolo di investimento di cui all'art. 30 sulla
base dei criteri definiti dalla Side Letter di cui all'art. 31 del
presente decreto.
2. Il soggetto gestore, per sua competenza, effettua tale verifica
di cui al comma 1 sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il
Capitale impegnato determinato con riferimento al Veicolo di
investimento interessato; e (ii) al denominatore, la dimensione del
Veicolo di investimento.
3. Nel caso in cui, alla Data di riferimento applicabile, il
rapporto di cui al comma 2, relativo al Veicolo di investimento
interessato fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, il soggetto
gestore interessato, entro sessanta giorni dalla Data di riferimento
applicabile, approva e fornisce al Ministero la rilevante valutazione
del Capitale stimato.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il soggetto gestore,
secondo le modalita' tecniche e le tempistiche previste dal
regolamento di ciascun Veicolo di investimento, libera gli
investitori del Veicolo di investimento (o si impegna a non
richiamarlo) per la quota parte residua degli impegni sottoscritti e
non richiamati del Veicolo di investimento pari alla differenza, se
esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti nel Veicolo
di investimento interessato e (y) la somma tra il Capitale impegnato
e il Capitale stimato calcolata con riferimento al Veicolo di
investimento interessato.