Art. 29 
 
             Monitoraggio e controlli. Obblighi a carico 
                      dell'impresa partecipata 
 
  1. I soggetti gestori provvedono al controllo  ed  al  monitoraggio
finanziario e procedurale degli interventi del FNMI posti  in  essere
attraverso i Veicoli di investimento al fine di verificarne lo  stato
di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite  dalle
Imprese Target ammissibili e dal soggetto gestore per i Fondi  Target
diretti e dai Gestori terzi per i  Fondi  Target  indiretti,  per  le
analisi e le valutazioni del Comitato tecnico strategico. 
  2. Il controllo e' relativo alla verifica, formale  e  sostanziale,
delle operazioni finanziarie realizzate, in  termini  di  conformita'
delle caratteristiche degli investimenti, delle Imprese Target e  dei
progetti finanziati rispetto ai contenuti  del  presente  decreto,  e
della Side Letter di cui all'art. 31, del presente decreto. 
  3. Il monitoraggio  e'  rivolto  alla  valutazione  della  gestione
finanziaria e dell'impatto degli  interventi,  anche  in  termini  di
settori interessati,  tipologie  di  imprese,  attivita'  economiche,
benefici complessivi sul sistema economico. 
  4.  Al  fine  di  consentire  le  attivita'  di  controllo   e   di
monitoraggio, le imprese Target ammesse agli interventi e  i  Gestori
terzi per i Fondi Target indiretti si  impegnano,  al  momento  della
richiesta, a fornire al soggetto gestore tutte le informazioni  sulle
caratteristiche  e  sull'attuazione  delle  operazioni   finanziarie,
nonche' ad acconsentire al trattamento dei dati. 
  5.  Le  Imprese  Target  ammissibili  adempiono  agli  obblighi  di
trasparenza ai sensi di quanto previsto  dall'art.  1,  commi  125  e
seguenti,  della  legge  4  agosto  2017,   n.   124   e   successive
modificazioni e integrazioni.