Art. 29
Monitoraggio e controlli. Obblighi a carico
dell'impresa partecipata
1. I soggetti gestori provvedono al controllo ed al monitoraggio
finanziario e procedurale degli interventi del FNMI posti in essere
attraverso i Veicoli di investimento al fine di verificarne lo stato
di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle
Imprese Target ammissibili e dal soggetto gestore per i Fondi Target
diretti e dai Gestori terzi per i Fondi Target indiretti, per le
analisi e le valutazioni del Comitato tecnico strategico.
2. Il controllo e' relativo alla verifica, formale e sostanziale,
delle operazioni finanziarie realizzate, in termini di conformita'
delle caratteristiche degli investimenti, delle Imprese Target e dei
progetti finanziati rispetto ai contenuti del presente decreto, e
della Side Letter di cui all'art. 31, del presente decreto.
3. Il monitoraggio e' rivolto alla valutazione della gestione
finanziaria e dell'impatto degli interventi, anche in termini di
settori interessati, tipologie di imprese, attivita' economiche,
benefici complessivi sul sistema economico.
4. Al fine di consentire le attivita' di controllo e di
monitoraggio, le imprese Target ammesse agli interventi e i Gestori
terzi per i Fondi Target indiretti si impegnano, al momento della
richiesta, a fornire al soggetto gestore tutte le informazioni sulle
caratteristiche e sull'attuazione delle operazioni finanziarie,
nonche' ad acconsentire al trattamento dei dati.
5. Le Imprese Target ammissibili adempiono agli obblighi di
trasparenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e
seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni.