Art. 37 
 
Modifiche al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di  organizzazione  del
     lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario 
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione  del
lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute
nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) valorizzare,  anche  nell'ambito  dell'esecuzione  penale,  il
principio  di  sussidiarieta'  orizzontale,  attuando  iniziative  di
promozione  del  lavoro  dei  soggetti  sottoposti   al   trattamento
penitenziario  e   incoraggiando   l'interazione   con   l'iniziativa
economica privata,  comprese  le  organizzazioni  non  lucrative  che
contribuiscono al perseguimento delle finalita' sociali in condizioni
di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente  e  in  base  al
principio del risultato; 
    b) semplificare le  relazioni  tra  le  imprese  e  le  strutture
carcerarie al fine, ove possibile, di favorire  l'interazione  tra  i
datori di lavoro privati e la direzione carceraria; 
    c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarieta'  sociale
e di sussidiarieta' orizzontale, che l'amministrazione  penitenziaria
abbia la possibilita' di apprestare, in relazione ad attivita' aventi
spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione,  privi
di rapporti sinallagmatici; 
    d) riconoscere ai fini curriculari e  della  relativa  formazione
professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti  detenuti
o internati; 
    e) favorire l'accoglimento delle commesse di  lavoro  provenienti
da soggetti privati; 
    f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio  nazionale  dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili,  con  il  Consiglio
nazionale dei consulenti  del  lavoro,  con  il  Consiglio  nazionale
forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e  con
il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta'
personale, al fine  di  diffondere  la  conoscenza  delle  iniziative
legislative e amministrative volte  a  incentivare  il  reinserimento
lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 1, della citata legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                  Omissis.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          2000,  n.  230,  concernente:  «Regolamento  recante  norme
          sull'ordinamento penitenziario e sulle misure  privative  e
          limitative della liberta'», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000.