Art. 37
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del
lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del
lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute
nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:
a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il
principio di sussidiarieta' orizzontale, attuando iniziative di
promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento
penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa
economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che
contribuiscono al perseguimento delle finalita' sociali in condizioni
di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al
principio del risultato;
b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture
carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i
datori di lavoro privati e la direzione carceraria;
c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarieta' sociale
e di sussidiarieta' orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria
abbia la possibilita' di apprestare, in relazione ad attivita' aventi
spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi
di rapporti sinallagmatici;
d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione
professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti
o internati;
e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti
da soggetti privati;
f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale
forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con
il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta'
personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative
legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento
lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230, concernente: «Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta'», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000.